Sentenza del 10/02/2015 n. 1125 - Comm. Trib. Prov. Milano
Processo tributario - Vizi procedurali - Nullità dell'atto consequenziale - Sanatoria - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contestazione riguardava l'omessa notifica dell'atto presupposto. Tale omissione costituisce un vizio procedurale che incide sulla validità dell'atto consequenziale, poiché il destinatario non è stato regolarmente posto a conoscenza del precedente atto necessario alla formazione della pretesa o della procedura. L'impugnazione dell'atto consequenziale non sana questo vizio per il solo fatto che il destinatario ne abbia avuto conoscenza attraverso il processo.
La decisione
È stato affermato che l'omessa notifica dell'atto presupposto comporta la nullità dell'atto consequenziale. La sua impugnazione non determina la sanatoria per raggiungimento dello scopo prevista dall'articolo 156 del codice di procedura civile: la conoscenza dell'atto consequenziale e la possibilità di contestarlo non sostituiscono la regolare notificazione dell'atto presupposto. Il ricorso del contribuente è quindi risultato fondato sul piano del principio affermato.
Norme richiamate
Articolo 156 del codice di procedura civile
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La regola del raggiungimento dello scopo non si applica per sanare l'omessa notifica dell'atto presupposto mediante la sola impugnazione dell'atto consequenziale. La conoscenza di quest'ultimo non equivale alla regolare notificazione dell'atto precedente.
Massime di principio
- Quando un atto amministrativo o tributario dipende da un atto presupposto, la mancata notifica di quest'ultimo può determinare la nullità dell'atto successivo.
- L'impugnazione dell'atto consequenziale non implica automaticamente la sanatoria del vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto.
- La conoscenza effettiva dell'atto consequenziale e la possibilità di difendersi contro di esso non sostituiscono, di regola, l'obbligo di notificare correttamente l'atto presupposto.
- In situazioni analoghe occorre verificare la sequenza degli atti, l'esistenza dell'atto presupposto, la sua effettiva notificazione e il rapporto di dipendenza con l'atto impugnato.
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