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Sentenza

Sentenza n. 516/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 628/2025, resa tra le parti, nel giudizio promosso per l’annullamento: a) del decreto del Prefetto della Provincia di Vibo Valentia prot. n. -OMISSIS- del 20.02.2024, portante divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi notificato al ricorrente in data 23.02.2024, unitamente ad ogni atto preparatorio, presupposto connesso e consequenziale, tra cui -in particolare- la proposta di divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi avanzata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia prot. n. -OMISSIS- del 18.12.2023, sebbene non conosciuta, nonché la nota di riscontro della Prefettura di Vibo Valentia prot. n. -OMISSIS- del 23.11.2023 di rigetto delle deduzioni difensive formulate dal ricorrente e il verbale di ritiro cautelare di armi adottato dalla Stazione Carabinieri di -OMISSIS- in data 8.10.2023 (ricorso introduttivo); b) del decreto della Prefettura Vibo Valentia - Area 1 - Ordine e Sicurezza pubblica prot. n. -OMISSIS- del 15/11/2024, con il quale è stato rigettato il procedimento di riesame del decreto di divieto di detenzione armi e munizioni prot. n. -OMISSIS- in data 20/01/2024, comunicato a mezzo posta certificata in data 15/11/2024, nonché di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, tra cui -in particolare- la comunicazione di avvio del procedimento di riesame prot. n. -OMISSIS- del 19.08.2024 e il decreto della Questura di Vibo Valentia n. -OMISSIS- del 22/11/2024, portante la revoca della licenza di porto d'armi per uso caccia n. -OMISSIS-, atto quest'ultimo notificato al ricorrente in data 22/11/2024 (motivi aggiunti);

Giustizia amministrativa202506239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria n. 628/2025 e, in primo grado, decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, successiva conferma all'esito del riesame e revoca della licenza di porto d'armi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (privato destinatario del divieto)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante contestava il divieto prefettizio fondato sull'asserita cessione di armi senza comunicazione entro 72 ore alla stazione dei Carabinieri del luogo di residenza del cedente. Deduceva la violazione degli artt. 38 e 39 TULPS e dell'art. 58 del relativo regolamento di esecuzione, sostenendo che la cessione era stata tempestivamente comunicata mediante dichiarazione congiunta del cedente e del cessionario presso la stazione dei Carabinieri del luogo di residenza del cessionario, con successiva trasmissione d'ufficio alla stazione competente per il cedente. Escludeva inoltre la sussistenza di un margine di discrezionalità amministrativa, non essendovi incertezza sulla custodia e sul luogo di detenzione delle armi, e lamentava che il riesame disposto in sede cautelare non avesse considerato la documentazione relativa alla comunicazione della cessione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto incontroverso che la comunicazione della cessione fosse stata effettuata tempestivamente dai soggetti interessati e che l'autorità competente ne fosse comunque venuta a conoscenza tramite trasmissione d'ufficio. La disciplina in materia mira a garantire che l'autorità di pubblica sicurezza sia informata dei trasferimenti di armi e munizioni per poter svolgere i controlli e intervenire, ove necessario; tale finalità non risultava compromessa dalla comunicazione effettuata presso la stazione del luogo di residenza del cessionario. Le disposizioni non sono state considerate tassative quanto all'ufficio destinatario e alle modalità di trasmissione. Né la Prefettura, in sede di riesame, né il TAR avevano spiegato perché la dichiarazione congiunta non fosse sufficiente ad assolvere l'obbligo di comunicazione. Inoltre, trattandosi al più di comunicazione irregolare e non omessa, non poteva escludersi in radice il ricorso al soccorso istruttorio, alla luce dei principi di buona fede e leale collaborazione. Sono stati quindi annullati il divieto prefettizio, il provvedimento di conferma adottato all'esito del riesame e gli atti consequenziali, compresa la revoca della licenza di porto d'armi. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 38 R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata

    La disposizione impone la comunicazione della cessione delle armi, ma non è stata ritenuta tassativa quanto all'ufficio destinatario e alle modalità di trasmissione, purché l'autorità di pubblica sicurezza sia effettivamente informata e l'impulso provenga dagli interessati.

  • art. 39 R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    Richiamato unitamente all'art. 38 TULPS per la disciplina dei trasferimenti e della detenzione di armi e munizioni, interpretata secondo la relativa finalità di sicurezza pubblica.

  • art. 58 R.D. n. 635/1940

    Richiamato quale disposizione regolamentare concorrente nella disciplina della comunicazione della cessione di armi; la sua applicazione deve essere coordinata con la finalità sostanziale di assicurare la conoscenza del trasferimento da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

Massime di principio

  • L'obbligo di comunicare la cessione di armi deve essere interpretato in funzione della finalità di sicurezza pubblica consistente nel rendere l'autorità competente costantemente informata dei trasferimenti, così da consentire i controlli e gli eventuali interventi urgenti.
  • La comunicazione della cessione non è sostanzialmente omessa quando sia stata tempestivamente effettuata dai soggetti interessati presso un comando dei Carabinieri diverso da quello del luogo di residenza del cedente, purché l'autorità competente ne abbia comunque avuto conoscenza, anche mediante trasmissione d'ufficio.
  • In presenza di una comunicazione irregolare ma idonea a rendere conoscibile all'amministrazione il trasferimento delle armi, l'autorità non può equiparare automaticamente l'irregolarità alla mancata comunicazione senza motivare specificamente l'inidoneità dell'adempimento rispetto alla finalità della disciplina.
  • Nel riesame di un provvedimento amministrativo disposto dal giudice, l'amministrazione deve esaminare effettivamente gli elementi istruttori indicati come rilevanti e motivare le ragioni per cui li ritenga insufficienti o inidonei.
  • Quando l'adempimento del privato presenti irregolarità formali o organizzative, ma l'obiettivo informativo previsto dalla legge sia stato sostanzialmente raggiunto, l'amministrazione deve considerare, ove concretamente praticabile, il ricorso al soccorso istruttorio in applicazione dei principi di buona fede e leale collaborazione.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneSoccorso istruttorio

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