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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45477/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bonarrigo era stato condannato in sede di giudizio abbreviato per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva in relazione a operazioni compiute in qualità di amministratore della Sigma Manutenzioni s.r.l.: una scissione parziale (30/11/2012) che attribuiva a Bonarrigo Immobiliare s.r.l. il capannone aziendale e, successivamente, un contratto di locazione del medesimo immobile a carico della Sigma, con pagamento di canoni. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione contestando la motivazione della Corte d'appello e sostenendo, con consulenza tecnica di parte, che l'operazione non poteva ragionevolmente aver causato l'insolvenza e il fallimento della società, che l'atto aveva consentito la prosecuzione dell'attività e una riduzione di oneri (con effetto dal 1° gennaio 2014). Denunciava vizi motivazionali e violazione di legge relativamente alla valutazione della consulenza di parte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il rilievo sulla mancata considerazione della consulenza di parte, poiché la riqualificazione del fatto in bancarotta fraudolenta distrattiva non richiede la prova che l'operazione abbia causalmente determinato il dissesto. La valutazione deve invece concentrarsi sugli "indici di fraudolenza": rilevanza dell'estromissione di un cespite di valore, contesto patrimoniale e finanziario, cointeressenze, mancanza di giustificazione dell'operazione e prognosi postuma della pericolosità per il patrimonio sociale. La Corte ha inoltre ritenuto le deduzioni economiche del ricorrente generiche, non documentate e non idonee a incrinare la motivazione dei giudici di merito. Ha ricordato l'irrilevanza della mera conformità civilistica dell'operazione e che la partecipazione al medesimo gruppo non basta a escludere la distrazione se non si dimostra il saldo positivo o vantaggi compensativi concreti. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la enunciazione del motivo in cassazione; il ricorso è stato formulato nei limiti richiesti da tale disposizione

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. con l. 18/12/2020, n.176

    Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze processuali in caso di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende

  • art. 2634 cod. civ.

    Richiamato per il principio che, per escludere la natura distrattiva di un trasferimento intra-gruppo, non basta la mera partecipazione al medesimo gruppo; va dimostrato il saldo finale positivo o vantaggi compensativi concreti per la società apparentemente danneggiata

Massime di principio

  • Per la configurazione della bancarotta fraudolenta distrattiva non è necessario provare che l'operazione abbia direttamente causato il fallimento; rilevano gli "indici di fraudolenza" e la concreta pericolosità dell'atto rispetto all'integrità del patrimonio sociale
  • La valutazione giudiziaria si concentra sull'assenza di giustificazione plausibile per l'estromissione di un cespite rilevante e sulla presenza di elementi come il contesto patrimoniale/finanziario, cointeressenze e sproporzione rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale
  • La mera regolarità formale o la conformità alle norme civilistiche non esclude la responsabilità penale se l'operazione ha natura distrattiva
  • Trasferimenti intra-gruppo non sono automaticamente esenti da accusa di distrazione: è necessario dimostrare, con dati specifici e documentati, vantaggi compensativi reali o il saldo positivo delle operazioni per le società coinvolte
  • In Cassazione le censure devono essere specifiche e puntuali: affermazioni generiche, perizie non dettagliate o dati numerici privi di chiara spiegazione non sono idonei a mettere in crisi la motivazione dei giudici di merito
  • In ipotesi di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende

Testo integrale

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