Cassazione Penale, Ordinanza n. 12466/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena nei confronti dell'imputato ritenuto responsabile di detenzione ai fini di cessione di stupefacenti, con contestazione dell'aggravante dell'ingente quantità. I fatti descritti riguardano il sequestro di circa 5.300 grammi di hashish, 688 grammi di MDMA, 88 grammi di cocaina già suddivisa in nove dosi, 201,31 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e la preparazione, e una somma di denaro contante pari a euro 3.850. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 e vizio di motivazione, sostenendo che il riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità fosse apodittico e fondato sul solo superamento, peraltro lieve, della soglia quantitativa ritenuta non ingente, senza adeguata risposta alle specifiche censure difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza fosse sostanzialmente ripetitiva di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, priva di un'effettiva analisi critica della motivazione impugnata e di puntuali ragioni di diritto. Ha inoltre escluso la manifesta illogicità o assenza di motivazione, osservando che la Corte territoriale non si era limitata al mero dato ponderale, ma aveva valorizzato una pluralità di elementi: il principio attivo pari a 2.084,8 grammi di THC, la ricavabilità di circa 83.393 dosi, la presenza di altre sostanze stupefacenti, del materiale di confezionamento e di una consistente somma di denaro ritenuta provento dello spaccio. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
L'aggravante dell'ingente quantità non è legata a un parametro matematico rigido, ma richiede una valutazione complessiva della concreta offensività della condotta, del principio attivo, del numero di dosi ricavabili e degli ulteriori elementi fattuali indicativi della capacità diffusiva della droga sul mercato illecito.
artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990
La responsabilità riguarda la detenzione di stupefacenti a fini di cessione, aggravata dall'ingente quantità.
Sezioni Unite n. 36258 del 2012, Biondi
La soglia dei due chilogrammi di principio attivo è un parametro orientativo, non un limite rigido e automaticamente decisivo.
Sezioni Unite n. 14722 del 2020, Polito
Il superamento della soglia orientativa va comunque apprezzato insieme alle circostanze concrete, in particolare alla pericolosità della condotta e all'incidenza sulla salute pubblica e sull'ordine pubblico.
Massime di principio
- Per l'aggravante dell'ingente quantità di stupefacenti il giudice non deve applicare un criterio meramente aritmetico, ma effettuare una valutazione complessiva della vicenda concreta.
- Il superamento della soglia dei due chilogrammi di principio attivo costituisce un indice rilevante, ma non autosufficiente: occorre considerare anche il numero di dosi ricavabili, la pluralità delle sostanze detenute, il materiale di confezionamento e la capacità di diffusione sul mercato illecito.
- La motivazione che riconosce l'ingente quantità è legittima se dà conto, in modo non apodittico, degli elementi fattuali che rendono la condotta particolarmente offensiva e idonea ad alimentare il narcotraffico.
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si limiti a riproporre doglianze già disattese in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- Il vizio di motivazione è escluso quando la sentenza di merito espone una logica lineare e coerente, supportata da dati probatori puntuali e non solo dal dato quantitativo della sostanza sequestrata.
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