Cassazione Penale, Sentenza n. 9950/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la revisione delle condanne all'ergastolo per l'omicidio di Giovanni Bonanno sostenendo, ai sensi dell'art. 630 c.1 lett. a) e c) c.p.p., che: (i) vi sarebbe un contrasto/inconciliabilità tra la ricostruzione fatta nel loro processo (rito abbreviato) e quella emersa in un successivo giudizio ordinario nei confronti di membri del mandamento di Resuttana (Di Trapani, Lo Piccolo), dal quale emergerebbe che la decisione e la paternità dell'omicidio sarebbero da attribuire esclusivamente a quei soggetti; (ii) vi sarebbero "prove nuove" (informative di p.g. del 24/01/2006, 15/05/2006, 11/03/2008 o 11/12/2008, 05/06/2008 e altre) non valutate o valutate erroneamente nel giudizio abbreviato che smentirebbero l'incontro del 23/12/2005 e il concorso dei ricorrenti nella nomina/affiancamento di Salvatore Genova a Bonanno. Cinà ha inoltre censurato che il giudice di revisione avrebbe adottato uno standard probatorio errato, affermando l'esistenza dell'incontro su base di mera verosimiglianza.
La decisione
I ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: non sussisteva inconciliabilità fra i giudicati perché le sentenze (anche quelle del giudizio ordinario) hanno comunque ricostruito la partecipazione anche iniziale di Rotolo e Cinà e, pur riconoscendo la successione di momenti deliberativi con apporto decisivo anche di Di Trapani e Lo Piccolo, hanno comunque attribuito responsabilità concorsuale. Le informative ritenute "prove nuove" sono state esaminate dalla Corte territoriale e giudicate non idonee a disarticolare il compendio probatorio originario; molte contengono valutazioni e non fatti nuovi decisivi. La Corte di legittimità ha confermato che il giudice di revisione può confrontare le nuove prove con quelle già acquisite e che la valutazione svolta dal giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità se supportata da motivazione congrua. Pertanto la richiesta di revisione è stata respinta.
Norme richiamate
art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p.
L'inconciliabilità fra giudicati richiede un'oggettiva incompatibilità dei fatti storici su cui si fondano le sentenze; non basta un mero contrasto di valutazioni o differente apprezzamento probatorio risultante anche dalla diversità di rito
art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p.
La prova nuova deve essere idonea, se accertata, a dimostrare che il compendio probatorio originario non consente più di sostenere la responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio; il giudice della revisione deve comparare le nuove prove con quelle già acquisite
art. 110 c.p. in relazione agli artt. 575 e 411 c.p.
Richiamata dalle difese come censura (erronea applicazione), la Corte ha ritenuto che non vi fosse errore nell'attribuzione della responsabilità concorsuale fra più soggetti
art. 533 c.p.p.
Riferito al principio che la condanna deve essere fondata oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha escluso che in revisione sia stato adottato uno standard inferiore e ha confermato che la conferma dell'esistenza di taluni fatti non si fondava su mera verosimiglianza
artt. 529, 530, 531 c.p.p.
Richiamati per spiegare gli effetti che, ove le nuove prove fossero decisive, potrebbero condurre a proscioglimento; la Corte ha osservato che il giudice di ammissibilità della revisione valuta in astratto l'idoneità delle nuove prove, mentre il giudice della revisione confronta concretamente il quadro probatorio
art. 631 e 637 c.p.p.
Citati nel contesto delle doglianze; la Corte non ha ritenuto violazioni tali da incidere sull'esito
Massime di principio
- Per chiedere la revisione invocando l'inconciliabilità dei giudicati (art. 630 lett. a) c.p.p.) occorre dimostrare una incompatibilità oggettiva dei fatti fondanti le due sentenze, non basta la mera divergenza di valutazione o l'esistenza di passaggi che si leggono in modo diverso
- Le cosiddette "prove nuove" devono riguardare fatti nuovi e precisi: relazioni o informative che contengono valutazioni o mere indagini non vanno automaticamente ritenute decisive; è necessario mostrare che, se accertate, tali prove disarticolerebbero il compendio probatorio originario al punto da eliminare la condizione di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio
- Il giudice che decide sull'ammissibilità della revisione compie una valutazione in astratto sull'idoneità della prova nuova; il giudice della revisione, se ammette, confronta concretamente le nuove e le vecchie prove per verificare la loro 'resistenza' reciproca
- La Corte di legittimità non può riconsiderare liberamente la valutazione di merito sulle prove se questa è sorretta da motivazione congrua e non contraddittoria; quindi le critiche che si limitano a proporre una diversa lettura delle stesse risultanze difficilmente avranno successo
- Nelle revisioni, è pratica prudente per la difesa indicare chiaramente quali specifici elementi probatori non erano stati valutati e come i nuovi documenti contraddicono in modo diretto e decisivo i fatti essenziali riconosciuti nel giudicato
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