Cassazione Penale, Sentenza n. 49738/2022 del 30/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione con riferimento alla determinazione dell'aumento di pena per l'istituto della continuazione. Si contestava che l'aumento attribuito al reato satellite (9 mesi di reclusione e € 600,00 di multa, già ridotti per il rito) fosse sproporzionato e non giustificato, specie se confrontato con gli aumenti disposti dal giudice di cognizione per reati analoghi (complessivi 10 mesi per 14 reati) e che la motivazione fornita dal GIP non fosse idonea a rendere controllabile il percorso logico-giuridico della quantificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena per continuazione e ha rinviato per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Vasto, in diversa persona fisica, affinché colmi la carenza motivazionale relativa all'entità dell'aumento. La pronuncia richiama il principio secondo cui il giudice esecutivo deve motivare non solo la pena-base ma anche l'entità degli aumenti per i reati-satellite, rendendo possibile il controllo della logica giuridica seguita.
Norme richiamate
Codice penale, art. 81, comma secondo
Disciplina della continuazione: i reati continuati comportano un aumento della pena per i reati-satellite; tale aumento deve essere quantificato e motivato in modo esplicito dal giudice esecutivo
Codice penale, artt. 132 e 133
Parametri per la determinazione della pena e per l'esercizio della discrezionalità. Il giudice deve motivare la scelta della pena-base e l'entità degli aumenti secondo i criteri previsti, permettendo il controllo giurisdizionale
Corte Costituzionale, sentenza n. 183 del 2013
Principio secondo cui, in caso di annullamento con rinvio in sede esecutiva, il nuovo giudizio deve essere celebrato da giudice in diversa persona fisica
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 1, n. 800/2020)
Precedente che afferma l'obbligo del giudice, anche in sede esecutiva, di motivare l'entità degli aumenti per i reati-satellite e che il semplice rispetto del limite legale (triplo della pena-base) non è sufficiente a giustificare la quantificazione
Massime di principio
- Quando si applica la continuazione in sede esecutiva il giudice è tenuto a motivare non solo la scelta della pena-base, ma anche l'entità degli aumenti per ciascun reato-satellite, in modo da consentire il controllo del percorso logico-giuridico
- Il rispetto dei limiti matematici previsti dalla legge (es. il limite del triplo della pena-base) non sostituisce l'obbligo motivazionale: la motivazione deve spiegare perché è stato attribuito un determinato aumento e la sua proporzione rispetto agli altri aumenti
- Se la motivazione è lacunosa o l'aumento appare sproporzionato rispetto a precedenti determinazioni per reati analoghi, la decisione è annullabile in cassazione limitatamente alla determinazione dell'aumento e può essere disposto il rinvio per nuovo giudizio
- Il nuovo giudizio esecutivo disposto dopo annullamento deve essere svolto da giudice in diversa persona fisica, conformemente alla giurisprudenza costituzionale
- In sede difensiva conviene contestare specificamente la mancata o insufficiente motivazione sull'entità degli aumenti e fornire confronti comparativi (es. aumenti operati in sede di cognizione) per contestare la sproporzione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49654/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49655/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49656/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49657/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49658/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49660/2022 del 30/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →