Sentenza del 20/10/2015 n. 8262 - Comm. Trib. Prov. Milano
RIMBORSO - IVA - Cessazione Società Cooperativa - Domanda giudiziale di rimborso credito IVA - Legittimazione del liquidatore - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimazione del liquidatore di una società cooperativa estinta o cancellata dal registro delle imprese a proporre una domanda giudiziale per ottenere il rimborso di un credito IVA maturato dalla società. Il punto centrale era stabilire se, dopo la cessazione dell'ente, il liquidatore conservasse il potere di rappresentanza necessario per agire in giudizio.
La decisione
La domanda di rimborso non è stata ritenuta validamente proponibile dal liquidatore. La cessazione o cancellazione della società cooperativa produce l'effetto estintivo dell'ente e determina il venir meno del potere di rappresentanza del liquidatore, anche con riferimento alle azioni giudiziali dirette a ottenere il rimborso di un credito IVA. Pertanto, è stata esclusa la legittimazione del liquidatore ad agire in nome della società ormai estinta.
Norme richiamate
Norme in materia di estinzione e cancellazione delle società dal registro delle imprese
La cancellazione della società determina l'estinzione dell'ente e il venir meno degli organi sociali e dei relativi poteri rappresentativi, compreso quello del liquidatore.
Norme in materia di rimborso del credito IVA
Il diritto al rimborso IVA può essere fatto valere giudizialmente soltanto da un soggetto dotato di legittimazione processuale e di potere rappresentativo; tali requisiti non sussistono in capo al liquidatore dopo l'estinzione della società.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione o estinzione di una società, il liquidatore non può normalmente iniziare o proseguire azioni giudiziali in nome dell'ente, neppure per ottenere rimborsi fiscali.
- La verifica della legittimazione processuale deve essere effettuata prima di proporre la domanda: l'esistenza di un credito della società non implica che il liquidatore conservi il potere di agire dopo l'estinzione.
- Eventuali diritti o crediti residui della società estinta devono essere fatti valere secondo i meccanismi riconosciuti agli ex soci o agli altri successori dell'ente, e non tramite una rappresentanza del liquidatore ormai cessata.
- La domanda di rimborso IVA presentata da un soggetto privo di potere rappresentativo può essere dichiarata inammissibile o comunque non esaminata nel merito.
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