Sentenza n. 941/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale a diversa stazione, revoca dell'alloggio di servizio e atti presupposti; con motivi aggiunti, conferma della revoca dell'alloggio e ulteriori atti asseritamente impliciti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il trasferimento disposto ai sensi dell'art. 238 del d.P.R. n. 90/2010, deducendo violazione e falsa applicazione della norma, erronea presupposizione, eccesso di potere per irragionevolezza, perplessità, sviamento, difetto di istruttoria e motivazione, violazione della proporzionalità e degli artt. 24 e 97 Cost. Ha sostenuto che il provvedimento non indicasse concretamente gli eventi idonei a compromettere il rapporto fiduciario con i superiori e i collaboratori, né spiegasse l'incidenza dei fatti sull'immagine e sul prestigio dell'Arma; ha inoltre contestato l'assenza di una valutazione oggettiva e documentata, la mancata autonoma considerazione dei fatti oggetto del procedimento penale e la natura sostanzialmente sanzionatoria del trasferimento, adottato senza le garanzie del procedimento disciplinare. Con i motivi aggiunti ha impugnato la conferma della revoca dell'alloggio di servizio, lamentando carenza di istruttoria e motivazione, sproporzione, omessa considerazione della richiesta di archiviazione del procedimento penale, erronea qualificazione della permanenza nell'alloggio come sine titulo, mancata comunicazione della conclusione dei lavori presso il nuovo alloggio e omessa considerazione delle proprie condizioni di salute dopo un intervento chirurgico. Ha inoltre contestato una presunta revoca implicita dell'autorizzazione all'uso del mezzo di servizio e ha riproposto, con ulteriori censure, i motivi già formulati contro il trasferimento.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, compensando integralmente le spese. Quanto al trasferimento, ha ritenuto che l'incompatibilità ambientale costituisca un ordine di servizio, non una sanzione disciplinare, e che l'interesse alla permanenza nella sede abbia normalmente rilievo di mero fatto. L'amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione delle ragioni di opportunità, mentre il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica dell'effettiva situazione di incompatibilità, della proporzionalità della misura e dell'assenza di manifesta illogicità, travisamento o incompletezza motivazionale. La motivazione è stata ritenuta sufficiente per relationem, poiché la determina richiamava la proposta del Comando Provinciale del 9 ottobre 2024, nella quale erano analiticamente indicati il coinvolgimento del militare in indagini penali per peculato, un episodio di restituzione irregolare di un veicolo sottoposto a sequestro e l'avvio di un procedimento disciplinare relativo alla gestione di documentazione classificata. La proposta indicava anche le relative fonti istruttorie ed era stata resa disponibile al ricorrente tramite accesso agli atti. Il giudice ha escluso che fosse necessaria una motivazione più approfondita, ritenendo sufficiente la compromissione del rapporto fiduciario, del clima di collaborazione e del prestigio dell'Istituzione, anche in presenza di una mera esposizione a pericolo di tali beni. Ha escluso la natura sanzionatoria del trasferimento e ha ritenuto irrilevante la successiva archiviazione del procedimento penale, poiché la legittimità dell'atto va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione e l'incompatibilità si fondava anche su fatti ulteriori. Quanto alla conferma della revoca dell'alloggio, i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili perché rivolti contro un atto meramente confermativo della precedente revoca del 19 dicembre 2024, non impugnata con specifiche censure e priva di nuova istruttoria o nuova ponderazione degli interessi. Il TAR ha comunque rilevato che, nel merito, la revoca costituiva effetto consequenziale del trasferimento e della disponibilità di un nuovo alloggio, in applicazione dell'art. 365 del d.P.R. n. 90/2010; la temporanea non occupabilità del nuovo alloggio e le condizioni di salute avrebbero potuto giustificare una richiesta di proroga, non risultata presentata. È stato dichiarato inammissibile anche il motivo sulla presunta revoca implicita dell'autorizzazione all'uso del mezzo di servizio, perché diretto contro un provvedimento della cui stessa esistenza il ricorrente dubitava. Le ulteriori censure contro gli atti già impugnati sono state dichiarate inammissibili perché non derivanti dalla sopravvenuta conoscenza di atti anteriormente ignoti.
Norme richiamate
art. 238 d.P.R. n. 90/2010
Il militare dell’Arma dei carabinieri non può […] prestare servizio nelle sedi in cui sussistono obiettive situazioni di incompatibilità ambientale che possano condizionarne l’imparzialità nell’espletamento dei propri compiti e nuocere al prestigio dell’Istituzione.
La norma costituisce il fondamento del trasferimento per incompatibilità ambientale, misura non disciplinare diretta a tutelare il corretto funzionamento dell'ufficio, l'imparzialità del servizio e il prestigio dell'Istituzione. L'amministrazione dispone di ampia discrezionalità e il giudice verifica l'effettiva sussistenza dell'incompatibilità, la proporzionalità della misura e l'assenza di manifesta illogicità, travisamento o carenza motivazionale.
art. 3, comma 3, l. n. 241/1990
Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama.
La motivazione per relationem è legittima quando l'atto richiamato è indicato e reso disponibile all'interessato; non è necessario che sia materialmente allegato né che il suo contenuto sia integralmente trascritto nel provvedimento.
art. 365 d.P.R. n. 90/2010
L’alloggio di servizio gratuito, non occupato dal titolare della carica, può essere assegnato temporaneamente ad altro militare indicato nell’allegato A di cui all’articolo 383, previa autorizzazione del Comando generale. Esso deve essere rilasciato a richiesta dell’amministrazione con le modalità indicate dall’articolo 368 in deroga a qualsiasi altra disposizione ed entro il termine di venti giorni. A motivata richiesta dell’interessato e solo per comprovate esigenze, il Comandante generale può concedere una ulteriore proroga fino a tre mesi.
L'assegnazione dell'alloggio ha carattere temporaneo e l'amministrazione può richiederne il rilascio entro venti giorni. Le esigenze personali, comprese quelle sanitarie, possono rilevare ai fini di una proroga, che deve essere richiesta e motivata dall'interessato.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Consente di dichiarare inammissibile l'impugnativa di un atto meramente confermativo, privo di nuova istruttoria e di nuova valutazione degli interessi, rispetto a una precedente determinazione non tempestivamente o specificamente censurata.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice ha dato avviso alle parti della possibile rilevabilità d'ufficio di profili di inammissibilità dei motivi aggiunti prima della decisione.
Massime di principio
- Il trasferimento per incompatibilità ambientale di un appartenente all'Arma dei Carabinieri è una misura organizzativa e non disciplinare, finalizzata a tutelare il corretto funzionamento dell'ufficio, l'imparzialità del servizio e il prestigio dell'Istituzione; può essere disposto anche in assenza di una condotta colpevole o disciplinarmente sanzionabile del militare.
- Nel trasferimento per incompatibilità ambientale l'amministrazione esercita ampia discrezionalità; il sindacato del giudice è limitato alla verifica dell'effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità, della proporzionalità della misura e dei vizi di manifesta illogicità, irrazionalità, travisamento dei fatti o incompletezza della motivazione.
- La motivazione per relationem di un provvedimento di trasferimento è sufficiente quando l'atto richiama una proposta amministrativa nella quale siano individuati i fatti e le relative fonti istruttorie, purché tale atto sia indicato e reso disponibile all'interessato; non è necessaria la sua integrale trascrizione o allegazione materiale.
- La situazione di incompatibilità ambientale può essere integrata anche dalla mera esposizione a pericolo del prestigio dell'Istituzione o del sereno clima di collaborazione dell'ufficio; la successiva archiviazione del procedimento penale non incide sulla legittimità originaria del trasferimento, che deve essere valutata alla luce della situazione esistente al momento dell'adozione.
- È inammissibile l'impugnazione proposta con motivi aggiunti contro un atto meramente confermativo di una precedente determinazione, quando il nuovo atto non sia preceduto da nuova istruttoria o da una nuova ponderazione degli interessi e la precedente determinazione non sia stata specificamente censurata.
- L'assegnazione temporanea di un alloggio di servizio può essere revocata con effetto consequenziale al trasferimento del militare e alla disponibilità di un diverso alloggio; eventuali esigenze personali o sanitarie possono fondare una richiesta di proroga del termine di rilascio, ma devono essere dedotte mediante apposita istanza.
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