Cassazione Civile, Ordinanza n. 33639/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di processo verbale della Guardia di finanza, con cui venivano recuperati a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini IRES e IRAP e IVA indebitamente detratta, perché correlati a fatture emesse da una società fornitrice e considerate riferite a operazioni oggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello dell'Ufficio. In cassazione la società deduceva due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'appello dell'Agenzia fosse inammissibile per tardiva costituzione in giudizio, perché il termine di deposito dell'atto di gravame sarebbe scaduto il 15 aprile 2020 e non sarebbe stato ulteriormente prorogabile; con il secondo lamentava omesso esame di fatti decisivi, assumendo che la CTR avesse trascurato documenti, elementi contabili e dichiarazioni testimoniali prodotti dalla contribuente, idonei a dimostrare l'effettività delle operazioni fatturate dal fornitore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la sospensione dei termini processuali per emergenza Covid-19 ex art. 83 d.l. 18/2020 si applicava anche al termine di costituzione in giudizio dell'appellante, con conseguente tempestività del deposito effettuato il 23 aprile 2020, poiché il termine ricadeva nel periodo di sospensione ed era differito al 12 maggio 2020. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la ricorrente non aveva denunciato l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma contestava in realtà la valutazione di merito compiuta dalla CTR sulla documentazione e sulle dichiarazioni offerte a prova dell'effettività delle operazioni. La Corte ha richiamato i principi sull'art. 360, n. 5, c.p.c. e sul limite del sindacato di legittimità rispetto all'apprezzamento delle prove. La società è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Disciplina il termine di costituzione in giudizio dell'appellante nel processo tributario; nel caso concreto la Corte ha ritenuto tempestiva la costituzione dell'Agenzia per effetto della sospensione processuale emergenziale.
art. 83 d.l. n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020
Ha sospeso i termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020; la sospensione opera sui termini di costituzione e rende tempestivo il deposito avvenuto nel periodo sospeso o con scadenza differita al 12 maggio 2020.
art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 conv. in L. n. 136/2018
La sospensione del termine per impugnare nelle liti fiscali opera automaticamente e si cumula con la sospensione per l'emergenza Covid-19, ma non con la sospensione feriale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta contestare l'apprezzamento delle prove o la valutazione di merito.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Impone al ricorrente di indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulta, nonché il modo e il tempo in cui è stato dedotto nel processo.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiede il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, a supporto della deduzione del vizio di omesso esame.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sospensione dei termini processuali introdotta per l'emergenza Covid-19 si applica anche al termine di costituzione in giudizio dell'appellante, con conseguente tempestività del deposito compiuto nel periodo sospeso o entro il termine differito al 12 maggio 2020.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio: è necessario indicare un fatto storico decisivo realmente non esaminato dal giudice di merito.
- La mancata considerazione analitica di singoli documenti o dichiarazioni non integra di per sé il vizio di legittimità se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione e il giudice ha motivatamente scelto le prove ritenute più persuasive.
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, la prova indiziaria dell'inesistenza può essere fondata su elementi gravi, precisi e concordanti; la contribuente deve offrire elementi idonei a dimostrare l'effettività delle operazioni e l'adozione di cautele minime nella selezione del fornitore.
- Le dichiarazioni di terzi e la documentazione contabile possono essere valutate dal giudice di merito, ma non hanno efficacia vincolante né sono automaticamente decisive se contrastano con un quadro presuntivo ritenuto attendibile.
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