Cassazione Penale, Sentenza n. 5571/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione della Corte d'appello che ha disposto la consegna all'Autorità giudiziaria tedesca ai sensi di mandato di arresto europeo processuale per reati di evasione fiscale e contributiva. Solleva due motivi: 1) violazione di legge e dei diritti fondamentali in quanto il mandato sarebbe stato emesso per garantire la presenza in udienza senza indicare esigenze cautelari e senza considerare adeguatamente le certificazioni mediche che documenterebbero le gravi condizioni di salute e l'impossibilità di comparire; 2) violazione del diritto alla vita e mancanza di valutazione delle condizioni di carcerazione in Germania e del numero di udienze necessarie per la definizione del processo.
La decisione
Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché la giurisprudenza permette l'esecuzione di mandati di arresto europei emessi per garantire la presenza dell'imputato a udienze e non è consentito sindacare in sede di esecuzione le valutazioni discrezionali dell'autorità emittente; quanto alle condizioni di salute, la Corte di appello aveva ritenuto che dalla documentazione non emergesse una "oggettiva attuale ostatività" e il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare il contrario. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di deduzioni specifiche circa il regime detentivo nello Stato emittente o l'esistenza di limiti alla custodia preventiva. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; inoltre è disposto l'invio degli adempimenti alla Cancelleria ai sensi dell'art. 22, comma 5, l. n. 69/2005.
Norme richiamate
Costituzione italiana
La Corte richiama i principi costituzionali per sottolineare che il mandato di arresto europeo, nella specie volto a garantire la presenza in udienza, non risulta di per sé incompatibile con i diritti fondamentali; tuttavia non è consentito al giudice di esecuzione rimettere in discussione le valutazioni discrezionali dell'autorità emittente
C.E.D.U. (Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
La decisione osserva che il provvedimento di consegna fondato su esigenze processuali non appare incompatibile con i principi enunciati nella C.E.D.U.; pertanto non sussiste un ostacolo di diritto europeo all'esecuzione del mandato nella fattispecie
Ordinanza della Corte costituzionale n. 216 del 2021
Richiamata nella memoria del ricorrente a sostegno delle censure relative alle condizioni di salute, ma non sviluppata in modo tale da modificare l'esito: la Corte di cassazione osserva che non sono stati forniti elementi specifici per dimostrare un'effettiva incompatibilità con la detenzione
Legge n. 69 del 2005, art. 22, comma 5
Richiamata nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso; norma di coordinamento procedurale relativa all'esecuzione dei provvedimenti concernenti il mandato di arresto europeo
Massime di principio
- Un mandato di arresto europeo emesso per garantire la presenza dell'imputato in udienza può essere eseguito dallo Stato richiesto; non costituisce di per sé violazione dei diritti fondamentali salvo prova concreta e aggiornata del contrario
- Il giudice dello Stato di esecuzione non può sindacare discrezionalmente le valutazioni dell'autorità emittente che hanno portato all'adozione della misura cautelare processuale; il controllo è limitato a profili di incompatibilità effettiva con diritti fondamentali
- Le dichiarazioni circa lo stato di salute del ricorrente devono dimostrare una "oggettiva attuale ostatività" alla esecuzione: mere attestazioni generiche o non aggiornate sono insufficienti
- Per contestare la consegna per motivi legati al regime detentivo nello Stato emittente occorre dedurre elementi specifici (es. assenza di limiti alla custodia preventiva, mancanza di meccanismi di controllo giurisdizionale) e non allegazioni vaghe
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, in genere, condanna alle spese processuali e può prevedere sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle ammende) a carico del ricorrente
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