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Sentenza

Sentenza n. 2055/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza - della sentenza n. 240/2024, pubblicata dal Tribunale di Como, Sezione II civile, in funzione di Giudice del Lavoro, il 7/11/2024, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale: «accerta e dichiara il diritto degli odierni ricorrenti di ottenere la carta docente, rispettivamente: (…) Marchese Samanta per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; Dell’Oglio Laura per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 Viganò Elisa per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per ciascuno, in misura di euro 500,00 per ciascun anno; per l’effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge (…)».

Giustizia amministrativa202502656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Como che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per determinate annualità scolastiche

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza n. 240/2024 del Tribunale di Como, Sezione II civile, in funzione di giudice del lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto delle ricorrenti a ottenere la carta docente, nella misura di 500 euro per ciascun anno scolastico indicato, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente. Le ricorrenti hanno chiesto l'accredito degli importi nel borsellino elettronico della carta elettronica per le rispettive annualità. Il ricorso è stato notificato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza quale titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato né documentato l'integrale esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che la pretesa delle ricorrenti era documentata, fondata sul giudicato e non contestata dall'amministrazione, la quale non aveva provato l'avvenuta integrale esecuzione. Il ricorso è stato quindi accolto e il Ministero è stato ordinato di accreditare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza gli importi riconosciuti, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivarsi su istanza della parte creditrice dopo la scadenza del termine assegnato, con ulteriori 60 giorni per l'esecuzione. Il commissario dovrà determinare l'importo residuo e adottare gli atti finanziari necessari, senza compenso aggiuntivo poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza quale titolo esecutivo.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Il criterio dell'adeguatezza è stato utilizzato per determinare le spese di lite in relazione alla limitata attività difensiva concretamente svolta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
  • In presenza di un giudicato che riconosca somme o benefici determinati a favore del privato, l'amministrazione ha l'onere di dimostrare l'integrale esecuzione; in mancanza di tale prova, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'adempimento entro un termine.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell'amministrazione, subordinandone l'intervento alla scadenza del termine assegnato e all'istanza della parte creditrice.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica, l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali e non comporta necessariamente il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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