Sentenza n. 3821/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1324/2025, pubblicata il 21/03/2025, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, al termine del procedimento recante R.G. n 13746/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1324/2025 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, mediante buoni elettronici di euro 500,00 per ciascun anno, oltre interessi. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per ogni ritardo. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato. Il TAR ha verificato la ritualità del ricorso, il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto esperibile il giudizio di ottemperanza per l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e ha rilevato che il Ministero non aveva provato il fatto estintivo del diritto risultante dal titolo giudiziale, non avendo dimostrato l'esecuzione della pronuncia. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza e ponendo a carico del Ministero il compenso di euro 500,00. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificandola in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato: la decorrenza è fissata dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e il termine finale coincide con l'effettivo adempimento oppure, in mancanza, con la scadenza del termine di 60 giorni assegnato al Ministero per adempiere. Le spese del giudizio, liquidate in euro 700,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive, inclusa la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente la nomina di un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per ottemperare.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali
La penalità di mora è applicabile anche alle condanne al pagamento di somme di denaro; ha funzione sanzionatoria e coercitiva, non risarcitoria, e non è manifestamente iniqua se parametrata agli interessi legali.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Il ricorso di ottemperanza è soggetto al dimezzamento dei termini per il deposito.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Disciplina i presupposti processuali del ricorso per ottemperanza, verificati dal TAR con riguardo alla sentenza passata in giudicato.
art. 115, comma 2, c.p.a.
La copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale costituisce titolo esecutivo.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
L'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro può essere iniziata solo dopo l'infruttuosa scadenza di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 2697 c.c.
Spetta all'amministrazione resistente dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo o dal giudicato, quindi, nel caso concreto, l'avvenuta esecuzione.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono state poste a carico del Ministero.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario, quando essa imponga alla pubblica amministrazione uno specifico obbligo di attribuzione o pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza grava sull'amministrazione resistente l'onere di provare l'avvenuta esecuzione del giudicato o altro fatto estintivo del diritto riconosciuto dal titolo giudiziale; in mancanza, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine perentorio.
- In caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato nell'organo amministrativo competente, con facoltà di delega e con oneri a carico dell'amministrazione inadempiente.
- Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche per le condanne pecuniarie, poiché svolge funzione sanzionatoria e coercitiva e non risarcitoria.
- La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto; in tale misura non è manifestamente iniqua. Nei giudizi pecuniari decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.
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