Cassazione Penale, Sentenza n. 13052/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame del 13/10/2022 che aveva annullato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP nei confronti di Vincenzo Ferraro per il reato di cui all'art. 603-bis c.p. (sfruttamento del lavoro, comma 1 n.2). Il ricorso deduceva errata applicazione della norma e motivazione contraddittoria. Il Pubblico Ministero ha richiamato il quadro indiziario: esistenza di un'organizzazione capeggiata da Hassan Bounou dedita al reclutamento e alla gestione di manodopera straniera per lavori agricoli a paghe irrisorie; intercettazioni e prospetti paga attestanti che la retribuzione formale era maggiore di quella effettivamente percepita (bonifici seguiti da prelievi e successive restituzioni), buste paga con la voce "differenza" consegnate ai lavoratori, dichiarazioni dei lavoratori sugli orari effettivi e sulla restituzione delle somme, ruolo contabile e gestionale di Ferraro (contatti con Bounou, gestione contratti e contabilità aziendale). Il Procuratore lamentava che il Tribunale del Riesame aveva riconosciuto la gravità indiziaria per gli intermediari ma l'aveva esclusa per Ferraro senza valutare compiutamente gli stessi elementi.
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendolo fondato. La Corte ha censurato il Tribunale del Riesame per motivazione contraddittoria, illogica e carente: il Riesame si era limitato a confrontare la propria argomentazione con quella del GIP senza valutare l'intero compendio probatorio trasmesso (violazione del carattere devolutivo dell'organo di riesame, ai sensi dell'art. 309 c.p.p.). La Corte ha rilevato che il Tribunale non ha considerato elementi rilevanti quali i prospetti paga con la voce "differenza", le intercettazioni che collegano Ferraro alla contabilità aziendale, le testimonianze e le movimentazioni bancarie che indicano prelievi immediati dopo i bonifici. Ha inoltre sottolineato che, quando lo sfruttamento si realizza mediante corresponsione di retribuzione formale non congrua, il datore può rispondere anche per dolo eventuale se ha consapevolmente accettato il rischio che l'intermediario trattenga parte dei salari. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Caltanissetta in funzione di giudice del riesame per un nuovo esame conformemente ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 603-bis cod. pen.
commi 1 e 3 (con riferimento alle lett. n.1 e n.2 del comma 1)
Disciplina il reclutamento illecito e lo sfruttamento del lavoro; la norma elenca indici di sfruttamento (retribuzioni difformi, violazioni di orario e riposi, condizioni di sicurezza, alloggi degradanti) ma non esaustivi; per la punibilità occorre la presenza dello sfruttamento e l'approfittamento dello stato di bisogno.
legge 29 ottobre 2016, n. 199
Ha modificato l'art. 603-bis introducendo la distinzione tra caporalato (reclutamento illecito) e sfruttamento del lavoro, precisando la responsabilità del datore di lavoro per l'utilizzazione sfruttativa della manodopera.
art. 110 cod. pen.
Principio del concorso di persone nel reato: la fattispecie può essere commessa da più soggetti in concorso; nel caso specifico la contestazione descriveva Ferraro tanto come gestore/datore quanto in relazione agli intermediari.
art. 309 comma 9 cod. proc. pen.
Stabilisce il carattere devolutivo del giudizio di riesame: il Tribunale del riesame può annullare, riformare o confermare l'ordinanza e deve valutare l'intero compendio probatorio, non limitarsi alle ragioni del GIP.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata (es. Falcone, Sanitrasport, Savoia, Mazzotta)
Riferimenti: Sez.4 n.7857/11.11.2021, n.24441/16.03.2021, n.27582/16.09.2020, n.45615/11.11.2021
Chiarimenti interpretativi su nozione di sfruttamento e stato di bisogno; indicazione che l'elenco degli indici non è esaustivo; precisazione che lo stato di bisogno è condizione di grave difficoltà che limita la libertà di scelta; principio secondo cui il datore può rispondere anche per dolo eventuale quando si avvalga di intermediari consapevole del rischio di trattenute sulle retribuzioni.
Massime di principio
- Il giudice del riesame ha poteri totalmente devolutivi: deve valutare l'intero compendio probatorio e non limitarsi a criticare la motivazione del GIP.
- Per integrare l'art. 603-bis comma 1 n.2 occorre convivenza di due requisiti: condizioni di sfruttamento (individuate dai criteri del comma 3 e/o altri indici idonei) e l'approfittamento dello stato di bisogno delle vittime; la mera irregolarità amministrativa del lavoratore non è sufficiente.
- Gli indici rilevanti di sfruttamento comprendono, tra gli altri, discrepanze retributive tra paga formale e paga effettivamente percepita, prospetti/buste paga con voci "differenza", schemi di restituzione, orari eccessivi, violazioni di sicurezza e alloggi degradanti, nonché meccanismi di controllo e riscossione operati da intermediari.
- La presenza di documenti (buste paga, prospetti), intercettazioni, movimenti bancari coerenti e dichiarazioni dei lavoratori costituisce un complesso indiziario che va valutato nella sua concatenazione logica: singoli elementi deboli possono consolidarsi reciprocamente.
- Il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile anche se parte delle somme è trattenuta dall'intermediario, qualora emerga che egli abbia accettato consapevolmente il rischio (dolo eventuale) o partecipato all'accordo di restituzione.
- In sede di decisione sulle misure cautelari è richiesto un livello di gravità indiziaria adeguato e non contraddittorio; la motivazione del giudice deve essere coerente e congruamente esplorare e spiegare il valore degli elementi probatori.
- In casi analoghi è fondamentale acquisire e collegare prove multiple (intercettazioni, estratti conto, buste paga, dichiarazioni di lavoratori, documentazione contabile) per dimostrare il sistema di sfruttamento e il ruolo attivo del datore.
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