Ordinanza n. 2566/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto dipartimentale n. 3515 pubblicato il 23 settembre 2025, con il quale il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, ha indetto una procedura per l’assunzione di n. 97 unità nella qualifica di operatore del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservata ai candidati provenienti dalla graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento per il personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui al decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dipartimentale che ha indetto una procedura per l'assunzione di 97 operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservata ai candidati provenienti dalla graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento del personale volontario
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto dipartimentale pubblicato il 23 settembre 2025, con cui il Ministero dell'Interno ha indetto una procedura per l'assunzione di 97 unità nella qualifica di operatore del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservata agli aspiranti provenienti dalla graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento del personale volontario disciplinata dal decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a rilevare che le questioni richiedono l'approfondimento proprio della fase di merito.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare mediante una valutazione conclusiva favorevole o sfavorevole sul fumus boni iuris e sul periculum in mora. Ha ritenuto che le questioni controverse necessitino dell'approfondimento riservato alla fase di merito e ha quindi accordato tutela mediante la fissazione immediata dell'udienza pubblica per il 17 novembre 2026, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Per esigenze di concentrazione processuale, senza pregiudicare ogni valutazione sul ricorso, ha ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento, come rettificata nel 2021. Considerato l'elevato numero dei contraddittori, il TAR ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Interno di un sunto del ricorso e degli estremi dell'ordinanza, con indicazione nominativa di tutti i soggetti collocati nella graduatoria. L'integrazione deve essere eseguita entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della relativa documentazione entro i successivi 10 giorni. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
fissazione dell'udienza per la trattazione del merito
Quando la domanda cautelare richiede un approfondimento incompatibile con la decisione immediata, il giudice può tutelare provvisoriamente la parte fissando con priorità l'udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa, unitamente alla disciplina europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310
Individua la procedura speciale di reclutamento del personale volontario dalla cui graduatoria devono provenire i candidati destinatari della procedura di assunzione contestata.
decreto 21 settembre 2021, n. 214
Richiamato quale atto di rettifica della graduatoria finale rilevante ai fini dell'integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Quando la domanda cautelare coinvolge questioni che richiedono un approfondimento proprio della fase di merito, il giudice può non anticipare la decisione sul fumus e sul periculum e tutelare l'interesse del ricorrente mediante la fissazione immediata dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- Se l'impugnazione riguarda una procedura amministrativa destinata a incidere sulla posizione di una pluralità numerosa e determinata di soggetti collocati in una graduatoria, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli interessati, anche contestualmente alla fissazione dell'udienza di merito.
- In presenza di un numero elevato di contraddittori, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale dell'amministrazione, con pubblicazione di un sunto del ricorso, degli estremi della decisione e dell'indicazione nominativa degli interessati, nel rispetto dei termini assegnati dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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