Cassazione Penale, Sentenza n. 1430/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità ha accolto il ricorso nei termini richiesti: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e ha disposto il rinvio al Tribunale di Genova per nuovo esame sul punto. È stato confermato il patto di patteggiamento convalidato dal giudice nella restante parte, essendo la sanzione amministrativa accessoria estranea al patto.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento del 12/11/2021 nella parte in cui è stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in relazione al reato di cui all'art. 590-bis c.p.; il ricorrente deduce l'illegittimità della revoca alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019 che ha limitato l'automatismo della revoca per i reati stradali non aggravati da ubriachezza o uso di stupefacenti e ha riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, l'alternativa della sospensione.
Norme richiamate
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 222, comma 2, quarto periodo
la Corte costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.'"
La norma, nella parte ritenuta incostituzionale, impediva al giudice di scegliere la sospensione invece della revoca in casi non aggravati; la Corte costituzionale ha quindi consentito al giudice di valutare l'alternativa della sospensione quando non sussistono le circostanze aggravanti previste.
Art. 590-bis cod. pen. (Lesioni personali stradali gravi o gravissime)
Reato principale contestato al ricorrente; la gravità e la presenza o meno di circostanze aggravanti (es. ubriachezza, stupefacenti) rilevano ai fini dell'applicazione automatica o discrezionale della revoca della patente.
Art. 589-bis cod. pen. (Omicidio stradale)
Norma parallela all'art. 590-bis citata dalla Corte costituzionale: per i reati di omicidio stradale la valutazione circa revoca/sospensione della patente segue lo stesso assetto interpretativo dettato dalla Corte.
Art. 444 cod. proc. pen. (Applicazione della pena su richiesta delle parti - patteggiamento)
Il patteggiamento per l'applicazione della pena non esclude la necessità che il giudice valuti e motivi l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie; tali sanzioni, se non parte integrante del patto, restano soggette al controllo di legittimità.
Sentenza Corte Costituzionale n. 88/2019
la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, depositata il 17 aprile 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, nella parte indicata, consentendo al giudice di disporre, in alternativa alla revoca della patente, la sospensione della stessa quando non ricorrano le circostanze aggravanti.
La pronuncia costituzionale ha eliminato l'automatismo della revoca della patente per i reati stradali non aggravati e ha imposto al giudice un esercizio di discrezionalità motivata: la revoca automatica resta possibile solo nelle ipotesi aggravate da ubriachezza o alterazione per stupefacenti.
Massime di principio
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019, in caso di condanna o di patteggiamento per i reati di omicidio o lesioni stradali (artt. 589-bis e 590-bis c.p.), il giudice deve valutare caso per caso la possibile alternativa tra revoca e sospensione della patente quando non sussistono le circostanze aggravanti (es. ubriachezza, stupefacenti).
- La revoca automatica della patente è legittima solo se ricorrono le circostanze aggravanti previste dalle norme specifiche; in tutti gli altri casi il mancato esame motivato della scelta tra revoca e sospensione può determinare l'annullamento del provvedimento.
- Nel patteggiamento l'accordo tra le parti non vincola automaticamente l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie: il giudice deve comunque valutare e motivare l'eventuale disposizione di tali sanzioni.
- Se in sentenza mancano motivazioni specifiche sulla revoca della patente e la fattispecie non è aggravata, la Cassazione è propensa ad annullare la parte che dispone la revoca e a rinviare al giudice di merito per un nuovo esame.
- In caso simile la difesa dovrebbe proporre eccezione motivata richiamando la sentenza n. 88/2019 e chiedere al giudice la valutazione della sospensione come alternativa alla revoca, ovvero l'espressa motivazione che giustifichi la revoca se ritenuta necessaria.
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