Cassazione Penale, Ordinanza n. 02677/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto e tentato furto aggravato. L'unico motivo dedotto riguardava esclusivamente la misura della pena, ritenuta eccessiva dal ricorrente. La Corte di cassazione ha osservato che la censura investiva la graduazione del trattamento sanzionatorio, profilo rientrante nella discrezionalità del giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, salvo vizi motivazionali non ravvisati nel caso concreto. È stato rilevato che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente sul punto, richiamando la personalità dell'imputato e i suoi precedenti penali, e valorizzando il fatto che la pena fosse già stata determinata in misura ampiamente inferiore alla media edittale.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
art. 133 c.p.
Richiamato come criterio legale per la commisurazione della pena, demandata al giudice di merito.
Massime di principio
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere censurata in cassazione quando il ricorso si limiti a contestarne l'entità senza evidenziare un vizio di legge o una motivazione apparente.
- La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice richiami in modo congruo gli elementi ritenuti rilevanti ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., come la personalità dell'imputato, i precedenti penali e il rapporto tra pena irrogata e media edittale.
- La mera richiesta di riduzione della pena, in assenza di specifiche doglianze sulla violazione dei criteri legali di commisurazione o sulla illogicità della motivazione, non integra un motivo ammissibile di ricorso per cassazione.
Come è indicizzato
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