Cassazione Civile, Ordinanza n. 02189/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda l'occupazione di un appezzamento di terreno con fabbricato rurale e pertinenze. In primo grado il Tribunale aveva ricondotto il rapporto originario a un comodato gratuito senza termine e aveva escluso che gli occupanti potessero pretendere, come possessori, il rimborso di riparazioni, miglioramenti e addizioni. La Corte d'appello, dopo mutamento di rito, ha accolto in parte l'appello principale degli occupanti e l'appello incidentale del proprietario, ordinando il rilascio dei beni perché occupati senza titolo e compensando i crediti da migliorie con il credito del proprietario per indennità di occupazione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse deciso su una domanda di rivendicazione non ritualmente riproposta in appello incidentale dal proprietario; 2) violazione degli artt. 1223, 2697 e 2729 c.c., assumendo che il credito per occupazione sine titulo fosse stato riconosciuto senza allegazione e prova del danno, e che il danno non potesse ritenersi in re ipsa. Il resistente ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, chiedendo comunque il rilascio in base alla rivendica o al comodato e contestando il riconoscimento di crediti per migliorie e riparazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non vi era stata pronuncia ultra o extra petita: il giudice d'appello aveva soltanto dato diversa qualificazione giuridica ai fatti già dedotti, fondati sin dall'origine sull'occupazione senza titolo e sulla richiesta di rilascio, senza attribuire un bene diverso da quello domandato. Ha rigettato anche il secondo motivo, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui il danno da occupazione sine titulo costituisce un danno emergente normale o presunto, risarcibile quando la domanda risarcitoria sia proposta insieme alla tutela reale, e può essere liquidato equitativamente sulla base del valore del godimento perduto. Conseguentemente il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La parte ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità ed è stato dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice attribuisce un bene diverso da quello domandato o decide su questioni estranee al giudizio; non ricorre se il giudice si limita a riqualificare giuridicamente i fatti dedotti.
art. 342 c.p.c.
è richiamato per sostenere l'asserita mancata rituale riproposizione della domanda in appello, ma la censura viene respinta perché la decisione d'appello non ha introdotto un thema decidendum nuovo.
art. 113 c.p.c.
consente al giudice di assegnare diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti e di applicare norme diverse da quelle invocate dalle parti.
art. 948 c.c.
richiamato come azione di rivendicazione, ma la Corte considera che la decisione non ha pronunciato su una rivendica nuova, bensì sulla richiesta di rilascio fondata sull'occupazione senza titolo.
art. 1223 c.c.
la Corte lo richiama nel quadro del danno da occupazione sine titulo, affermando che il risarcimento copre la perdita del godimento quale conseguenza immediata e diretta della condotta lesiva.
art. 2697 c.c.
è evocato dai ricorrenti per contestare la prova del danno, ma la Corte afferma che, nel caso di occupazione abusiva, il danno da perdita del godimento può essere presunto una volta allegata la tutela reale con richiesta risarcitoria.
art. 2729 c.c.
richiamato in relazione alla prova presuntiva del danno, che la Corte considera compatibile con la qualificazione del pregiudizio come danno normale/presunto.
art. 1141 c.c.
è menzionato nel ragionamento della Corte d'appello in relazione all'interversione del possesso e all'interruzione dell'usucapione.
art. 1808, comma 2, c.c.
richiamato nel giudizio di primo grado per il rimborso delle sole spese straordinarie necessarie e urgenti al comodatario.
art. 1150 c.c.
richiamato per escludere il riconoscimento ai convenuti, nella qualità di comodatari, delle pretese per riparazioni, miglioramenti e addizioni proprie del possessore.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
è dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio civile non sussiste ultrapetizione quando il giudice decide sui medesimi fatti costitutivi dedotti in causa e si limita a darne una diversa qualificazione giuridica, in applicazione del principio iura novit curia.
- La domanda di rilascio di un bene occupato senza titolo può essere accolta anche se l'attore abbia richiamato impropriamente una rivendicazione, purché il nucleo fattuale della pretesa resti invariato.
- Il danno da occupazione sine titulo integra un danno emergente normale o presunto, rappresentato dalla perdita del godimento del bene e del relativo valore economico, quando la domanda risarcitoria sia proposta insieme alla tutela reale.
- Per la liquidazione del danno da occupazione abusiva è ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa, anche sulla base dell'apprezzamento tecnico del valore locativo o del godimento perduto.
- Chi occupa un bene senza titolo non può paralizzare la pretesa risarcitoria del proprietario invocando l'assenza di specifica prova di un diverso utilizzo del bene, se la lesione del diritto di godimento è di per sé allegata e dimostrata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02117/2024 del 22/01/2024
- ordinanza_civile · 22 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02121/2024 del 22/01/2024
- ordinanza_civile · 22 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02125/2024 del 22/01/2024
- ordinanza_civile · 22 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02127/2024 del 22/01/2024
- ordinanza_civile · 22 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02131/2024 del 22/01/2024
- ordinanza_civile · 22 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02145/2024 del 22/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →