Sentenza n. 2588/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa sospensione cautelare dei seguenti atti: 1) il decreto di esclusione n. 84 del 28.02.2024, notificato il 29.02.2024, con il quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile - Direzione centrale per l’Amministrazione generale, ha disposto l’esclusione del ricorrente dalla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui al decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, n. 238 del 14.11.2018, a causa dell’insufficiente esecuzione dell’esercizio di cui all’allegato C) del Bando di concorso “Modulo 1 – lett. D)” (effettuazione alla sbarra fissa di due trazioni complete); 2) il verbale della Commissione d’esame del 22.02.2024 e la scheda di valutazione relativa al ricorrente; 3) l’art. 8 del Bando di concorso (D.M. n. 238 del 14.11.2018), nella parte in cui richiama l’allegato “C” il quale stabilisce che “la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo”; 4) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se di data e numero sconosciuti, comunque, lesivo degli interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per mancato completamento di una trazione durante la prova di capacità operativa, nonostante l'infortunio occorso durante l'esercizio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il decreto di esclusione, il verbale della commissione e la scheda di valutazione, nonché la lex specialis nella parte in cui prevedeva che la mancata esecuzione o il mancato superamento di una parte del modulo, anche per infortunio occorso durante la prova, determinasse il mancato superamento dell'intero modulo e l'inidoneità. Deduceva eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e ingiustizia della disciplina di gara e del provvedimento applicativo, violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e proporzionalità, contraddittorietà tra disposizioni del bando, violazione del bando, difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 l. 241/1990 e sussistenza di una causa di forza maggiore. In sede cautelare il ricorrente aveva ottenuto la possibilità di reiterare la prova; l'Amministrazione lo aveva riconvocato per il 24 settembre 2024, ma egli era risultato assente. Dopo che il TAR aveva rilevato la possibile improcedibilità per sopravvenuta inutilità della decisione, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
La decisione
Il TAR, avvalendosi dell'art. 60 c.p.a. previa verbalizzazione del preavviso, ha definito il giudizio con sentenza breve e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Il giudice non ha esaminato nel merito i vizi dedotti contro l'esclusione, la lex specialis e gli atti della commissione. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
preavviso di cui all'art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa instaurazione del contraddittorio sul possibile esito decisorio.
art. 8 del bando di concorso e allegato C
la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo
La disciplina concorsuale prevedeva l'automatica non idoneità in caso di mancata esecuzione o superamento di una parte della prova, anche se dovuta a infortunio; tale questione non è stata tuttavia esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 3 l. 241/1990
Invocato dal ricorrente per denunciare il difetto di motivazione del provvedimento di esclusione; il motivo non è stato esaminato nel merito.
art. 97 Cost.
Invocato dal ricorrente con riferimento ai principi di buon andamento e imparzialità; il relativo motivo non è stato esaminato nel merito.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare nel merito i motivi dedotti.
- Quando il giudizio è definito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non deve pronunciarsi sulla legittimità degli atti impugnati né sulle censure rivolte alla lex specialis e al provvedimento applicativo.
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