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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29060/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La sentenza riguarda la conferma in appello della condanna di un soggetto, quale legale rappresentante e poi consigliere/presidente del CdA di una cooperativa agricola poi fallita, per fatti contestati come concorso in bancarotta fallimentare. Secondo l’imputazione, egli, in concorso con altri coimputati, avrebbe causato l’eccessivo indebitamento della cooperativa a favore di due società a lui e ad altro soggetto riconducibili, che non avrebbero poi pagato le forniture ottenute, determinando il dissesto della cooperativa. Il ricorso per cassazione, proposto contro la sentenza di appello, deduceva in sintesi manifesta illogicità della motivazione in punto di elemento soggettivo: da un lato si contestava che la Corte territoriale avesse tratto il dolo dalla progressiva eliminazione di garanzie e da delibere societarie, senza considerare che alcune scelte risalivano a un momento in cui la società debitrice era ancora economicamente solida; dall’altro si sosteneva l’irrazionalità dell’ipotesi di un inadempimento preordinato, poiché l’imputato era socio illimitatamente responsabile della società beneficiaria e avrebbe quindi subito personalmente le conseguenze di un eventuale dissesto. La Cassazione ha rilevato, prima ancora del tema del dolo, una non chiara corrispondenza tra il fatto descritto nel capo d’imputazione e la qualificazione giuridica formalmente richiamata: la contestazione oscillava tra una bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e una bancarotta impropria da operazioni dolose. Questa ambiguità, non risolta dai giudici di merito, impediva di verificare correttamente oggetto della prova ed elemento soggettivo. Inoltre, la motivazione d’appello era ritenuta lacunosa perché desumeva la preordinazione dell’inadempimento dalla sola successione temporale degli eventi, senza confrontarsi davvero con le circostanze fattuali dedotte dalla difesa, tra cui la situazione patrimoniale della società debitrice fino al 2007, l’assenza di rilevanti esposizioni verso la cooperativa e la successiva crisi bancaria del 2008. Per tali ragioni il ricorso è stato accolto, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo esame e per la corretta individuazione della fattispecie incriminatrice applicabile e del relativo elemento soggettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’imputato, annullando la sentenza della Corte di appello di Ancona con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia. La decisione di annullamento è stata fondata su due profili convergenti: la non univoca riconduzione del fatto a una specifica figura di bancarotta tra quelle evocate in imputazione e l’inadeguatezza della motivazione d’appello nel dimostrare il dolo, poiché non si è confrontata in modo completo con le circostanze fattuali dedotte dalla difesa. Il giudice del rinvio dovrà ricostruire il fatto storico, stabilire se la condotta integri una bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione oppure una bancarotta impropria da operazioni dolose e, solo dopo, verificare gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie correttamente individuata.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato nel capo d’imputazione come base del concorso di persone nel reato

  • art. 216, comma 1, n. 1, legge fall.

    evocato formalmente nel capo d’imputazione; la Corte evidenzia però che il fatto descritto non consente di individuare con chiarezza la specifica condotta tipica tra quelle previste dalla norma

  • art. 223 legge fall.

    richiamato nell’imputazione e discusso nella motivazione come possibile base della bancarotta impropria da operazioni dolose

  • art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.

    indicato dalla Corte come paradigma della bancarotta impropria da operazioni dolose, che richiede un’operazione dolosa causalmente collegata al dissesto o al fallimento

  • art. 217, comma 1, n. 2, legge fall.

    menzionato solo come diversa qualificazione giuridica prospettata dalla difesa, da valutare eventualmente in rinvio

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato per la forma di illustrazione dei motivi del ricorso

  • artt. 216 e 223 legge fall.

    utilizzati dalla Corte per distinguere i due possibili paradigmi incriminatori: bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta impropria da operazioni dolose

Massime di principio

  • Quando il capo d’imputazione richiama una norma ma descrive un fatto riconducibile a più fattispecie alternative, il giudice di merito deve chiarire in modo univoco quale paradigma incriminatore ritenga applicabile; in mancanza, la motivazione sulla responsabilità penale risulta vulnerabile perché non consente di verificare correttamente oggetto della prova ed elemento soggettivo.
  • La bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione richiede una condotta di depauperamento idonea in concreto a pregiudicare la garanzia dei creditori e il dolo generico consistente nella consapevole destinazione dei beni a fini incompatibili con tale funzione di garanzia, non essendo necessario dimostrare lo stato di insolvenza o lo specifico fine di recare danno ai creditori.
  • La bancarotta impropria da operazioni dolose presuppone un’operazione consapevolmente posta in essere e causalmente collegata al dissesto o al fallimento; il dolo investe l’operazione e richiede la rappresentazione della sua concreta idoneità a provocare o aggravare il dissesto, mentre non è necessario che l’agente persegua il fallimento come scopo diretto.
  • Non è logicamente sufficiente desumere la preordinazione dell’inadempimento o del dissesto dalla sola successione cronologica degli eventi: la motivazione deve confrontarsi con tutti gli elementi fattuali dedotti dalla difesa, soprattutto se essi sono astrattamente compatibili con una diversa lettura dell’elemento soggettivo.
  • La qualità dell’agente nel rapporto economico contestato, specie se comporta un’esposizione personale alle conseguenze del dissesto, è un dato che il giudice deve esaminare espressamente quando viene invocato per escludere la plausibilità di una condotta preordinata all’inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolenta
RamiReati fallimentari
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentaleBancarotta preferenziale
IstitutiConcorso di persone

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