Sentenza del 29/09/2016 n. 7440 - Comm. Trib. Prov. Milano
RIMBORSO IVA - MANCATA PRESENTAZIONE DEL MODELLO VR - Termine decadenziale biennale - Art. 21 d.lgs. n. 546/1992.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa domanda presentata senza il modello VR non è stata considerata una valida richiesta di rimborso nell’ambito della procedura prevista. È stata quindi qualificata come istanza atipica, soggetta alla disciplina residuale dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 e al termine decadenziale biennale. Decorso tale termine, il contribuente decade dal diritto di ottenere il rimborso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva di aver presentato una valida richiesta di rimborso IVA, nonostante l’omesso utilizzo del modello VR, e chiedeva quindi il riconoscimento del rimborso. La questione riguardava il termine applicabile alla domanda presentata con modalità atipiche: il termine ordinario previsto per la procedura di rimborso IVA oppure il termine decadenziale biennale stabilito dall’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992
La norma si applica in via residuale alle domande di rimborso presentate con modalità diverse da quelle specificamente previste. In tali casi opera il termine decadenziale biennale.
Modello VR per la richiesta di rimborso IVA
L’utilizzo dell’apposito modello costituisce parte della procedura prevista per formulare validamente la richiesta di rimborso IVA. La sua mancata presentazione impedisce di qualificare l’istanza come regolare domanda di rimborso secondo tale procedura.
Massime di principio
- Quando una procedura fiscale richiede un modello o una formalità specifica, la sua omissione può impedire che l’istanza produca gli effetti tipici della procedura ordinaria.
- Una richiesta presentata in forma atipica non è necessariamente irrilevante, ma può essere assoggettata alla disciplina residuale applicabile alle domande di rimborso, compresi i relativi termini decadenziali.
- In assenza di una valida domanda presentata secondo la procedura speciale, deve essere verificato il rispetto del termine biennale previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.
- Per evitare la decadenza, è opportuno utilizzare il modello prescritto e conservare la prova della tempestiva presentazione della richiesta.
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