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Sentenza

Sentenza n. 547/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del parere negativo n. 323 del 31 maggio 2024, espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, comunicato alla ricorrente solamente con nota MASE prot. n. 124248 del 5.07.2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EDIS S.R.L. il 6 dicembre 2024: - della nota prot. n. 27740-P del 26.09.2024 con la quale il Ministero della Cultura ha espresso parere tecnico istruttorio negativo nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 152/2006; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi, ove occorrer possa, i pareri e contributi endo-procedimentali richiamati nel parere del Ministero della Cultura, ossia: (i) la nota della Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani prot. 5465-P del 15.05.2024; (ii) la nota del Servizio II della DG ABAP n. 110556551 del 19.06.2024. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EDIS S.R.L. il 4 febbraio 2025: - del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 446 del 6.12.2024, adottato di concerto con il Ministero della Cultura e trasmesso con nota prot. n. 227468 dell’11.12.2024, con il quale è stato espresso “giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto di un impianto agrofotovoltaico, con potenza complessiva di 90 MW, e delle relative opere di connessione da realizzarsi nei comuni di Ascoli Satriano (FG), in località “Capo d’Acqua”, e Deliceto (FG), dotato di un sistema di accumulo (BESS) da 50 MWh e di una unità di produzione di idrogeno da 20 MW”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente, ivi inclusi il parere negativo della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 323 del 31 maggio 2024, e il parere negativo espresso dal MIC con nota prot. n. 27740-P del 26.09.2024, entrambi già impugnati con il ricorso introduttivo.

Giustizia amministrativa202401196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere negativo della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, parere tecnico-istruttorio negativo del Ministero della Cultura e decreto ministeriale conclusivo di VIA negativa relativo a un impianto agrofotovoltaico da 90 MW con sistema di accumulo e unità di produzione di idrogeno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato dapprima il parere negativo della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS e, con motivi aggiunti, il parere tecnico-istruttorio negativo del Ministero della Cultura e il successivo decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto. Quanto agli atti endoprocedimentali, ha dedotto carenza di istruttoria e motivazione, eccesso di potere, travisamento, illogicità, irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità, legalità, tipicità, leale collaborazione, dissenso costruttivo, soccorso istruttorio e partecipazione procedimentale. Ha inoltre sostenuto che l'area fosse ex lege idonea alla localizzazione di impianti da fonti rinnovabili, che il Ministero avrebbe dovuto valorizzare l'interesse pubblico alla diffusione delle energie rinnovabili e che il MASE non avrebbe svolto una valutazione autonoma, limitandosi a recepire acriticamente i pareri istruttori. Sono state contestate anche la valutazione degli impatti cumulativi, gli aspetti paesaggistici, la dimensione dell'impianto, la documentazione sull'approvvigionamento idrico, gli impatti su suolo e sottosuolo, il piano di scavo, nonché la violazione del principio di precauzione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo che il parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC abbia natura endoprocedimentale e non sia autonomamente lesivo: l'interesse a ricorrere sorge soltanto con il provvedimento conclusivo di VIA adottato dal Direttore generale del MASE. Per la stessa ragione ha dichiarato inammissibili i primi motivi aggiunti rivolti contro il parere tecnico-istruttorio del Ministero della Cultura, qualificato anch'esso come atto endoprocedimentale nell'ambito del concerto previsto dalla disciplina della VIA. Ha invece esaminato nel merito i motivi aggiunti contro il decreto MASE e li ha respinti. Il decreto poteva legittimamente motivare per relationem mediante il richiamo ai pareri istruttori, purché questi fossero conoscibili dal destinatario; il richiamo non equivaleva a recepimento acritico, poiché il provvedimento e il suo preambolo mostravano l'adesione motivata alle risultanze istruttorie e alle norme di settore. Il giudice ha ritenuto che l'amministrazione avesse svolto una ponderazione effettiva, considerando dati vettoriali, studio di impatto ambientale, compatibilità delle lavorazioni con le colture, fasce di mitigazione, approvvigionamento idrico, impatti su suolo e sottosuolo, piano di scavo e impatti cumulativi. La ricorrente aveva inoltre esaminato soltanto l'alternativa zero, senza analizzare adeguatamente alternative localizzative e progettuali, in violazione dei contenuti richiesti dalla disciplina VIA. L'eventuale qualificazione dell'area come idonea ai sensi della normativa sulle fonti rinnovabili non vincola la valutazione di compatibilità ambientale, che resta sito-specifica e deve considerare concretamente gli impatti del progetto. Il principio di precauzione non risultava violato, poiché l'amministrazione aveva individuato numerose carenze del SIA e criticità relative a atmosfera, ambiente idrico, suolo, territorio, patrimonio agroalimentare, paesaggio, vibrazioni, popolazione e salute pubblica. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati quindi respinti, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 25 d.lgs. 152/2006

    Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica (oggi, del MASE) adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni.

    Il parere della Commissione tecnica e il concerto del Ministero della Cultura hanno natura endoprocedimentale e non sono autonomamente impugnabili; l'atto lesivo è il provvedimento conclusivo di VIA adottato dal Direttore generale del MASE.

  • art. 3, comma 3, l. 241/1990

    La motivazione per relationem è legittima quando il provvedimento richiama atti istruttori conoscibili dal destinatario; il richiamo non implica necessariamente un recepimento acritico, purché emerga l'adesione motivata dell'autorità decidente.

  • art. 22 d.lgs. 152/2006

    La documentazione a supporto della VIA deve contenere l'analisi delle principali alternative ragionevoli, comprese le alternative localizzative; l'esame della sola alternativa zero non è sufficiente.

  • Allegato VII alla Parte seconda d.lgs. 152/2006

    L'analisi delle alternative progettuali e localizzative costituisce contenuto minimo dello studio di impatto ambientale e serve a giustificare la soluzione sottoposta a valutazione mediante comparazione dei relativi impatti.

  • art. 20, comma 7, d.lgs. 199/2021

    La qualificazione di un'area come idonea o non idonea agli impianti da fonti rinnovabili costituisce riferimento per la localizzazione, ma non vincola la valutazione autorizzativa e, a maggior ragione, la valutazione sito-specifica di VIA.

  • art. 7-bis, comma 4, d.lgs. 152/2006

    In sede statale la VIA è adottata dal Ministero dell'Ambiente in collaborazione con il Ministero della Cultura.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Il provvedimento di VIA è adottato dal Direttore generale del Ministero dell'Ambiente previa acquisizione del concerto del competente Direttore generale del Ministero della Cultura.

  • art. 3-quater, comma 2, d.lgs. 152/2006

    Il principio dello sviluppo sostenibile impone la considerazione prioritaria degli interessi ambientali e culturali nella comparazione degli interessi, senza escludere la valutazione concreta e sito-specifica degli impatti.

  • art. 5, comma 1, lett. p), d.lgs. 152/2006

    L'autorità competente è l'amministrazione cui spetta l'adozione dei provvedimenti di VIA; nel procedimento statale tale funzione appartiene al MASE.

  • art. 3-ter d.lgs. 152/2006

    Il principio di precauzione può fondare valutazioni negative quando l'istruttoria evidenzi criticità ambientali concrete e carenze informative rilevanti, non essendo necessario che il danno sia già certo o verificato.

Massime di principio

  • Il parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC predisposto nell'ambito della procedura statale di VIA ha natura endoprocedimentale e, non essendo vincolante per l'autorità competente, non è autonomamente impugnabile per carenza di interesse; l'interesse a ricorrere sorge con il provvedimento conclusivo di VIA adottato dal Direttore generale del MASE.
  • Anche il concerto o parere tecnico-istruttorio del Ministero della Cultura previsto nella procedura statale di VIA è, di regola, atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile; l'atto lesivo è il provvedimento conclusivo di VIA.
  • La motivazione per relationem del provvedimento di VIA è legittima quando gli atti istruttori richiamati siano conoscibili dal destinatario e il provvedimento consenta di ricostruire l'adesione dell'autorità decidente alle ragioni istruttorie; non è necessaria una motivazione autonoma che riproduca integralmente il contenuto dei pareri richiamati.
  • La qualificazione normativa di un'area come idonea alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili non vincola la VIA, che deve svolgersi mediante una valutazione concreta, sito-specifica e comparativa degli impatti del singolo progetto sulle diverse matrici ambientali.
  • Nella VIA, l'analisi della sola alternativa zero non soddisfa l'obbligo di esaminare le principali alternative ragionevoli: il proponente deve confrontare anche le possibili alternative progettuali e localizzative, così da giustificare la soluzione prescelta alla luce dei relativi impatti.
  • Il principio di precauzione legittima un giudizio negativo di compatibilità ambientale quando l'istruttoria evidenzi carenze significative dello studio di impatto ambientale e criticità non adeguatamente valutabili riguardo a più componenti ambientali, anche con riguardo agli effetti su popolazione e salute pubblica.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrincipi di precauzione e prevenzione

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