Ordinanza n. 1735/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a – dell’ordinanza n.-OMISSIS-, con la quale il Comune di Sant’Antonio Abate ha disposto lo sgombero “dei fabbricati ad uso abitazioni – residenze … entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla notificazione della presente”; b – ove e per quanto occorra, della nota del 29.04.2026, recante la comunicazione dell’ordinanza sub a; c - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di sgombero dei fabbricati ad uso abitativo, con termine di trenta giorni dalla notificazione
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatari sgombero)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale di sgombero delle abitazioni, nonché la relativa comunicazione e gli atti presupposti, connessi e consequenziali, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di ricorso, limitandosi a dare atto dell’esistenza di complesse questioni prospettate, il cui esame è rinviato alla fase di merito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto impregiudicato l’esame delle questioni di legittimità dedotte, reputandole meritevoli dell’approfondimento proprio della fase di merito. Ha tuttavia ravvisato l’esigenza di preservare la situazione abitativa dei ricorrenti e di mantenere la causa re adhuc integra fino alla decisione, disponendo la sospensione cautelare dell’ordine di sgombero relativo all’abitazione dei ricorrenti. Contestualmente ha fissato l’udienza pubblica di merito al 13 maggio 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è esaminata nell’ambito della tutela cautelare collegiale; il giudice ha disposto la sospensione degli atti impugnati e la fissazione celere dell’udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l’esame delle questioni dedotte contro un provvedimento amministrativo richiede un approfondimento incompatibile con la fase cautelare, il giudice può rinviare la valutazione piena alla fase di merito e, nelle more, adottare una misura interinale idonea a preservare l’utilità della decisione finale.
- In presenza di un ordine di sgombero relativo all’abitazione dei ricorrenti, la sospensione cautelare può essere disposta per mantenere integra la situazione di fatto fino alla definizione del giudizio di merito, senza anticipare la decisione sulla legittimità dell’atto.
Come è indicizzato
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