Cassazione Penale, Sentenza n. 14350/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per presunta tardività. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 548, comma 3; 585, comma 2, lett. d); 585, comma 3 c.p.p. (nelle formulazioni anteriori alle modifiche introdotte dalla L. 67/2014), sostenendo che il termine per proporre appello doveva decorrere dalla notifica dell'estratto della sentenza contumaciale e che, tenuto conto della data di notifica effettiva e del periodo feriale allora vigente, l'appello depositato l'8 ottobre 2014 era tempestivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: l'appello non era tardivo perché il termine di 45 giorni cominciava a decorrere dalla data di notifica dell'estratto contumaciale (15 luglio 2014, secondo la valutazione della Corte nonostante un mero errore materiale nella relata). Avendo l'appello sido proposto il 8 ottobre 2014, era tempestivo. Tuttavia, valutata l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. e considerati i periodi di sospensione della prescrizione (126 giorni per astensione collettiva del difensore), i reati risultano ormai estinti per prescrizione (delitto di minaccia aggravata prescritto il 30 luglio 2017; contravvenzione per porto ingiustificato del coltello prescritta il 30 gennaio 2015). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.
Norme richiamate
art. 548, comma 3, cod. proc. pen. (formulazione previgente)
«l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è in ogni caso notificato all'imputato contumace»
La Corte ha interpretato che, nella formulazione previgente, l'avviso di deposito dell'estratto contumaciale costituisce notificazione all'imputato contumace e fa decorrere da quella data il termine per proporre impugnazione.
art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Usato come riferimento per il computo del termine di impugnazione (45 giorni) applicabile al caso; la Corte ha ritenuto che detto termine debba essere calcolato a partire dalla notifica dell'estratto contumaciale.
art. 585, comma 2, lett. d) e comma 3, cod. proc. pen. (formulazione previgente)
Richiamate dal ricorrente come norme rilevanti per la decorrenza e la modalità di impugnazione delle sentenze contumaciali; la Corte ha considerato che la corretta interpretazione e applicazione di tali disposizioni, nel loro testo anteriore alle modifiche, porta a ritenere l'appello tempestivo.
Legge n. 67/2014
Norma citata per stabilire che la disciplina dell'assenza (e quindi le regole relative alle sentenze contumaciali) è entrata in vigore successivamente e non si applica retroattivamente al caso, per cui vanno applicate le regole previgenti.
decreto-legge n. 132/2014
Richiamato in relazione alla modifica del periodo feriale; la Corte ha osservato che la riduzione del periodo feriale (da 1-31 agosto a termine diverso) è avvenuta successivamente e non poteva influire sul calcolo dei termini nel periodo pertinente al caso.
art. 129, cod. proc. pen.
Interpretato in senso sostanziale: una volta che venga accertata l'inammissibilità dell'atto impugnatorio ma non sussistono elementi che conducano all'assoluzione nel merito, il giudice d'appello deve rilevare d'ufficio il decorso della prescrizione e, se i reati sono estinti, non procede alla celebrazione del giudizio ma annulla la sentenza impugnata.
art. 4 legge n. 110/1975
Richiamata per identificare la contravvenzione relativa al porto del coltello; la Corte ha calcolato la prescrizione anche per questa fattispecie separatamente e ne ha dedotto l'estinzione prima del giudizio.
Massime di principio
- Per le sentenze contumaciali, ai fini del termine di impugnazione si deve far riferimento alla notificazione dell'estratto contumaciale secondo la normativa vigente al momento del fatto/decisione: se la legge anteriore prevedeva la notificazione dell'estratto come dies a quo, questo deve essere applicato.
- Quando si contesta la tardività dell'impugnazione è fondamentale verificare la data effettiva di notifica (inclusi data di spedizione della raccomandata e relata), e correggere eventuali errori materiali che potrebbero alterare il calcolo dei termini.
- Il computo dei termini deve tenere conto delle regole sul periodo feriale applicabili al momento: modifiche legislative intervenute successivamente non retroagiscono per cambiare decorrenze già maturate.
- Se l'appello viene riammesso o un atto impugnatorio dichiarato ammissibile, il giudice deve comunque verificare d'ufficio la prescrizione; se i reati sono prescritti il giudice può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
- Occorre considerare sospensioni della prescrizione (es. astensione collettiva del difensore) che incidono sul termine di estinzione; tali periodi vanno documentati e computati nel calcolo della prescrizione.
- Nel preparare un impugnazione è conveniente allegare e documentare proof of notification (relate, ricevute di raccomandata, date di spedizione) e, se necessario, eccepire tempestivamente errori materiali nelle attestazioni di notifica.
- Quando la disciplina relativa all'assenza o alle modalità di notifica è oggetto di riforme legislative, la regola generale è applicare la normativa vigente al tempo rilevante (non retroattiva), salvo diversa previsione espressa.
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