Cassazione Civile, Ordinanza n. 36074/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
L'ente previdenziale aveva agito in surroga, ai sensi dell'art. 1916 c.c., per recuperare le prestazioni erogate alla propria assicurata, rimasta danneggiata in un sinistro stradale causato da un veicolo privo di copertura assicurativa. L'azione era stata proposta nei confronti del conducente responsabile e dell'impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato la condanna solidale al pagamento. In cassazione la società designata ha dedotto: 1) nullità della sentenza per improponibilità della surrogazione ex art. 1916 c.c. verso l'impresa designata, sostenendo che l'azione fosse esperibile solo contro il responsabile civile e non contro il fondo, ritenuto di natura meramente indennitaria; 2) nullità della motivazione per difetto di "minimo costituzionale", lamentando che la corte d'appello avesse dichiarato inammissibili o infondati i motivi di appello sul quantum senza adeguata motivazione; 3) nullità per mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, assumendo che la percentuale di invalidità fosse contestata e che la CTU fosse necessaria per determinare correttamente l'importo dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile, perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata soprattutto sulla mancata specificità del motivo di appello, oltre che comunque conforme all'orientamento consolidato secondo cui l'obbligazione del Fondo ha natura risarcitoria e l'azione di surroga ex art. 1916 c.c. è esperibile anche verso l'impresa designata. Ha ritenuto il secondo motivo infondato, osservando che la motivazione della corte territoriale era adeguata, logica e non apparente, specie quanto alla ritenuta genericità delle contestazioni sul quantum e sulle voci di danno. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, poiché la censura non scalfiva la ratio decidendi: una volta accertata la genericità delle contestazioni sull'importo, la richiesta di CTU risultava irrilevante; inoltre la decisione impugnata era sorretta da motivazione sufficiente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1916 c.c.
l'assicuratore che ha pagato l'indennità al proprio assicurato può surrogarsi nei diritti di quest'ultimo verso il responsabile del danno; il meccanismo è applicabile anche all'azione verso l'impresa designata del Fondo di Garanzia, poiché l'obbligazione del Fondo ha natura risarcitoria.
art. 142 d.lgs. n. 209 del 2005
disciplina la surrogazione nel sistema del Codice delle assicurazioni private, in continuità con la disciplina previgente del Fondo di Garanzia, senza incidere sulla regola codicistica dell'art. 1916 c.c.
artt. 19 e 29 L. n. 990 del 1969
l'obbligazione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ha natura non indennitaria ma risarcitoria, con conseguente esperibilità dell'azione di surroga dell'assicuratore sociale.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve indicare in modo specifico il contenuto degli atti processuali e dei motivi di appello rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità.
art. 132 c.p.c.
la motivazione è nulla solo se manca il minimo costituzionale o è meramente apparente; non è sufficiente una critica alla sua persuasività.
art. 111, comma 2, Cost.
impone che la decisione sia sorretta da motivazione effettiva, comprensibile e non apparente.
artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- L'azione di surrogazione dell'assicuratore che abbia indennizzato il danneggiato può essere esercitata anche nei confronti dell'impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, poiché l'obbligazione gravante sul Fondo ha natura risarcitoria e non meramente indennitaria.
- In cassazione la censura che contesti una declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare puntualmente il contenuto degli atti processuali rilevanti; il mero richiamo astratto a documenti o a pagine di atti non è sufficiente.
- La motivazione è nulla solo quando sia mancante, meramente apparente o logicamente incomprensibile; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia deciso in modo non condiviso dalla parte.
- Quando le contestazioni sul quantum sono generiche e non confrontate con le singole voci di danno richieste, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio può essere legittimamente ritenuta irrilevante.
- La parte che contesta l'importo di una domanda risarcitoria o di surroga deve specificare in modo concreto quali poste siano erronee e quale sarebbe l'esatto ammontare dovuto, non essendo sufficiente un dissenso astratto sulle tabelle o sui criteri di liquidazione.
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