Cassazione Penale, Sentenza n. 10318/2022 del 23/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva condannato per rapina a portavalori, ricettazione di un furgone, incendio di un'autovettura e porto illegittimo di armi. I motivi di ricorso erano principalmente due: (1) censura sulla valutazione degli elementi indiziari e sulla motivazione della Corte d'appello, contestando che la perizia antropometrica eseguita su richiesta della difesa avesse accertato solo una compatibilità e non l'identità, che l'altezza dell'imputato fosse diversa dall'ignoto rapinatore n.2, che le impronte papillari rinvenute sulle buste di plastica potessero derivare da un contatto anteriore o diverso dalla rapina, e che la Corte territoriale avesse usato in modo contraddittorio le stesse risultanze (assolvendo Lagatta e condannando Giglio). (2) censura per mancata concessione delle attenuanti generiche da parte della Corte d'appello, senza che i rilievi difensivi fossero stati adeguatamente considerati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sindacabilità in sede di legittimità sia limitata al controllo della presenza di un apparato argomentativo logico e non consenta la rilettura dei fatti o una diversa valutazione delle prove fatta dal giudice di merito. La Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello immune da vizi logici: a carico di Giglio vi erano non solo le impronte sulle buste di cellophane ma anche gli esiti della perizia antropometrica che prospettava una compatibilità con l'ignoto 2 e l'aggancio di celle telefoniche nel luogo della rapina come elemento di riscontro. L'assoluzione del coimputato Lagatta è risultata coerente perché su di lui gravava solo l'impronta papillare senza gli ulteriori elementi presenti contro Giglio. Quanto alle attenuanti generiche, la denegazione è stata ritenuta legittima alla luce del principio che dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p. lo stato di incensuratezza non basta per la loro concessione. Per effetto dell'inammissibilità totale del ricorso, la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, ossia condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria; la Corte l'ha applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
art. 62-bis c.p. (riformato)
La Corte ha richiamato la disciplina post riforma per affermare che il mero stato di incensuratezza non è più sufficiente per ottenere le attenuanti generiche: è necessaria la presenza di elementi positivi idonei a giustificarle.
D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125
Atto normativo che ha modificato l'art. 62-bis c.p.; la Corte lo ha richiamato per motivare la legittimità della denegazione delle attenuanti generiche.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006; Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016; Sez. 3, n. 44071 del 25/9/2014
Principi consolidati sulla limitazione del sindacato di legittimità alla verifica della presenza di una motivazione logica e sul concetto di contraddittorietà della motivazione; richiamate anche per stabilire che la rilettura dei fatti non è consentita in cassazione e per giustificare la valutazione negativa delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione dei fatti o una diversa valutazione delle prove: il controllo è limitato alla verifica che la motivazione del giudice di merito sia logica e non manifestamente contraddittoria.
- La presenza di elementi probatori aggiuntivi (perizia di compatibilità antropometrica, riscontri telefonici, impronte) può giustificare la condanna di un imputato anche se un coimputato viene assolto quando a carico di quest'ultimo esistono elementi più deboli o isolati.
- Una consulenza che accerta una 'compatibilità' tra l'imputato e una persona ripresa non equivale a prova certa di identità, ma costituisce un elemento valutabile nel contesto probatorio complessivo insieme ad altri riscontri.
- L'aggancio di celle telefoniche è un elemento di riscontro circostanziale utile, ma non determinante da solo; assume rilievo maggiore se congiunto ad altri indizi.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., le attenuanti generiche non sono concesse automaticamente per lo stato di incensuratezza: occorrono elementi positivi che giustifichino la loro applicazione.
- Il ricorso per cassazione inammissibile può comportare non solo il rimborso delle spese processuali ma anche una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente secondo art. 616 c.p.p., specialmente se l'inammissibilità deriva da colpa.
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