Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/07/2019 n. 602 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta

Cartella - Notifica a mezzo pec - Irritualità - "Sanatoria" per "raggiungimento dello scopo" ex art. 156 cpc - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l’irritualità o invalidità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo PEC, ritenendo che il vizio formale dovesse comportare la nullità della notificazione e, conseguentemente, degli effetti dell’atto.

La decisione

La contestazione è stata respinta. Il giudice ha ritenuto applicabile anche alle notifiche delle cartelle eseguite tramite PEC il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo previsto dall’art. 156 c.p.c. Pertanto, l’eventuale irritualità della modalità di notifica non determina la nullità quando la consegna abbia comunque consentito al destinatario di conoscere effettivamente il contenuto dell’atto. La notifica è quindi considerata valida o comunque sanata dall’avvenuta conoscenza della cartella.

Norme richiamate

  • Art. 156 c.p.c.

    La nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    La disposizione consente di sanare il vizio della notificazione quando, nonostante l’irregolarità formale, l’atto sia giunto a conoscenza del destinatario e abbia prodotto la funzione per la quale era previsto.

  • Art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973

    La norma disciplina la notificazione delle cartelle di pagamento e costituisce il riferimento normativo per la validità delle modalità di notifica utilizzate dall’agente della riscossione, inclusa la notifica tramite PEC nei casi consentiti.

Massime di principio

  • Un’irregolarità formale nella notifica di una cartella via PEC non comporta automaticamente la nullità dell’atto.
  • Se il destinatario ha avuto effettiva conoscenza della cartella, ad esempio tramite consegna nella propria casella PEC o mediante successive iniziative difensive, il vizio può considerarsi sanato per raggiungimento dello scopo.
  • La contestazione della notifica deve quindi distinguere tra inesistenza della notifica, mancata ricezione dell’atto e mera irregolarità formale della procedura.
  • La sanatoria non elimina necessariamente ogni possibile vizio dell’atto: restano contestabili il contenuto della cartella, la prescrizione, la decadenza, la validità della pretesa e l’effettiva riconducibilità della PEC al destinatario.
  • L’orientamento è conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione, tra cui Cass. n. 23620/2018, Cass. n. 10266/2018 e Cass. n. 6417/2019.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.