Sentenza del 19/07/2019 n. 602 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta
Cartella - Notifica a mezzo pec - Irritualità - "Sanatoria" per "raggiungimento dello scopo" ex art. 156 cpc - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l’irritualità o invalidità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo PEC, ritenendo che il vizio formale dovesse comportare la nullità della notificazione e, conseguentemente, degli effetti dell’atto.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Il giudice ha ritenuto applicabile anche alle notifiche delle cartelle eseguite tramite PEC il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo previsto dall’art. 156 c.p.c. Pertanto, l’eventuale irritualità della modalità di notifica non determina la nullità quando la consegna abbia comunque consentito al destinatario di conoscere effettivamente il contenuto dell’atto. La notifica è quindi considerata valida o comunque sanata dall’avvenuta conoscenza della cartella.
Norme richiamate
Art. 156 c.p.c.
La nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La disposizione consente di sanare il vizio della notificazione quando, nonostante l’irregolarità formale, l’atto sia giunto a conoscenza del destinatario e abbia prodotto la funzione per la quale era previsto.
Art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973
La norma disciplina la notificazione delle cartelle di pagamento e costituisce il riferimento normativo per la validità delle modalità di notifica utilizzate dall’agente della riscossione, inclusa la notifica tramite PEC nei casi consentiti.
Massime di principio
- Un’irregolarità formale nella notifica di una cartella via PEC non comporta automaticamente la nullità dell’atto.
- Se il destinatario ha avuto effettiva conoscenza della cartella, ad esempio tramite consegna nella propria casella PEC o mediante successive iniziative difensive, il vizio può considerarsi sanato per raggiungimento dello scopo.
- La contestazione della notifica deve quindi distinguere tra inesistenza della notifica, mancata ricezione dell’atto e mera irregolarità formale della procedura.
- La sanatoria non elimina necessariamente ogni possibile vizio dell’atto: restano contestabili il contenuto della cartella, la prescrizione, la decadenza, la validità della pretesa e l’effettiva riconducibilità della PEC al destinatario.
- L’orientamento è conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione, tra cui Cass. n. 23620/2018, Cass. n. 10266/2018 e Cass. n. 6417/2019.
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