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Sentenza

Sentenza del 19/07/2019 n. 876 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Conto energia - Diritto alla cumulabilità delle agevolazioni tributarie e non

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava alla società il diritto di cumulare la detassazione prevista dalla cosiddetta "Tremonti Ambiente" (art. 6, commi 13-19, legge n. 388/2000) con le tariffe incentivanti riconosciute dal Terzo e dal Quarto Conto Energia, relative a un impianto fotovoltaico. A seguito di controlli sulla dichiarazione dei redditi 2011, l'Ufficio aveva recuperato 83,33 euro di IRES, oltre a sanzioni e accessori. In appello l'Agenzia sosteneva inoltre che la Commissione Tributaria Provinciale avesse deciso ultrapetita, avesse interpretato erroneamente la risoluzione n. 58/E/2016 e avesse violato l'art. 23, comma 11, del DL n. 83/2012.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento disposto in primo grado. Il Collegio ha ritenuto cumulabili la detassazione Tremonti Ambiente e gli incentivi del Conto Energia, evidenziando la diversa natura dei due benefici: fiscale la prima e amministrativa/non tributaria i secondi. Ha inoltre affermato che l'Agenzia delle Entrate non è competente a pronunciarsi sul cumulo degli incentivi non tributari del Conto Energia e che la normativa applicabile non prevedeva, per il caso concreto, un divieto di cumulo. Il terzo motivo dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile perché nuovo ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 6, commi 13-19, legge n. 388/2000 – Tremonti Ambiente

    Prevede una detassazione fiscale per determinati investimenti ambientali. Nel caso esaminato, la norma non stabiliva un divieto di fruizione contestuale di altre agevolazioni, salvo specifiche incompatibilità non ravvisate dal giudice.

  • Decreto ministeriale 6 agosto 2010 – Terzo Conto Energia

    Disciplina la cumulabilità, seppure parziale in determinati casi, tra le tariffe incentivanti e i contributi pubblici destinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

  • Decreto ministeriale 5 maggio 2011 – Quarto Conto Energia

    Prevede divieti di cumulabilità per specifiche fattispecie, ma il giudice ha ritenuto che tali divieti non comprendessero la detassazione Tremonti Ambiente applicata dalla società.

  • Decreto ministeriale 5 luglio 2012 – Quinto Conto Energia

    Richiamato come disposizione interpretativa che ammette una cumulabilità percentuale, pari al 20%, con le agevolazioni Tremonti Ambiente; il suo contenuto è stato considerato nel quadro evolutivo complessivo della disciplina.

  • Art. 23, comma 11, decreto-legge n. 83/2012

    La censura fondata su tale disposizione è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in appello e non contenuta nella motivazione dell'avviso di accertamento.

  • Art. 57, decreto legislativo n. 546/1992

    Vieta la proposizione in appello di domande ed eccezioni nuove, salvo quelle rilevabili d'ufficio; è stato applicato per dichiarare inammissibile il terzo motivo dell'Agenzia.

  • Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 58/E/2016

    È stata letta nel senso che l'Agenzia delle Entrate non può decidere autonomamente sul cumulo tra un'agevolazione fiscale e gli incentivi non tributari del Conto Energia, la cui gestione e possibile revoca spettano alle autorità competenti in materia di incentivi.

Massime di principio

  • Quando due benefici hanno natura diversa, uno fiscale e uno amministrativo o incentivante, la cumulabilità deve essere verificata separatamente nelle rispettive discipline e non può essere esclusa in via generale senza un espresso divieto normativo.
  • In assenza di una disposizione chiara che vieti il cumulo, il beneficio fiscale non dovrebbe essere negato soltanto perché il contribuente ha ricevuto anche incentivi pubblici di altra natura, purché siano rispettati tutti i requisiti di ciascuna agevolazione.
  • L'autorità fiscale può accertare i presupposti dell'agevolazione tributaria, ma non può sostituirsi all'ente competente nella gestione, sospensione o revoca degli incentivi non tributari.
  • La successione di norme e decreti sugli incentivi energetici deve essere interpretata in modo coordinato, considerando la finalità e la natura dei singoli benefici e le eventuali clausole espresse di incompatibilità.
  • In sede di appello non possono essere introdotti motivi nuovi non formulati nel primo grado o non contenuti nell'atto impositivo, salvo le questioni rilevabili d'ufficio.
  • La decisione riguarda la specifica disciplina e il periodo d'imposta esaminati: per valutare casi analoghi occorre verificare la data dell'investimento, il Conto Energia applicabile, il testo vigente delle norme e gli eventuali provvedimenti dell'ente gestore.

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