Sentenza n. 1513/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva condannato il Ministero al pagamento di somme in favore della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Lavoro, notificata all’Amministrazione il 28 maggio 2025 e passata in giudicato. Il titolo aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 954,48, oltre accessori, nonché di euro 300,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, IVA e CPA. La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto la dichiarazione dell’obbligo di conformazione, la condanna al pagamento delle somme dovute, l’assegnazione di un termine per adempiere e la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi pecuniari nei confronti delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, poiché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione, ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e ammissibile perché era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato che la sentenza notificata e passata in giudicato non era stata eseguita. La costituzione meramente formale del Ministero e l’assenza di prova del pagamento hanno comportato l’accoglimento della domanda, gravando sull’Amministrazione l’onere di dimostrare l’adempimento. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato un Commissario ad acta, con facoltà di delega, al quale è stato assegnato un ulteriore termine di sessanta giorni per effettuare il pagamento. Il ricorso è stato accolto anche quanto alle spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 45, comma 1, c.p.a.
Il ricorso è stato ritenuto tempestivamente depositato entro il termine previsto dalla norma, decorrente dalla notificazione all’Amministrazione.
art. 87, comma 3, c.p.a.
La disposizione è richiamata insieme all’art. 45, comma 1, per verificare la tempestività del deposito del ricorso in ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni costituisce presupposto per l’ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione statale relativamente a un’obbligazione pecuniaria derivante da un titolo giudiziale.
art. 112 c.p.a.
La pronuncia è resa nell’ambito del giudizio di ottemperanza e dispone le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un titolo giudiziale pecuniario notificato a un’amministrazione statale, l’azione è ammissibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Quando l’amministrazione deduce o lascia intendere l’avvenuto adempimento del giudicato, grava su di essa l’onere di provare il pagamento o comunque l’integrale esecuzione delle statuizioni giudiziali; la mera costituzione formale non è sufficiente.
- Accertata la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare contestualmente un Commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
- Il Commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza può essere individuato nell’ambito dell’amministrazione inadempiente, con facoltà di delega a un funzionario idoneo, e deve compiere gli atti necessari all’esecuzione a carico e spese dell’amministrazione obbligata.
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