Ordinanza n. 57/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento emesso dal Comune di -OMISSIS- in data 9 dicembre 2025, avente ad oggetto: “Divieto di prosecuzione” con il quale viene disposto il divieto di prosecuzione del procedimento relativo al trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione carburanti dalla società -OMISSIS- S.n.c. di -OMISSIS-& C. all’odierna ricorrente; - di tutti gli atti ad esso preordinati, conseguenziali e/o comunque connessi anche al momento non conosciuti, ivi incluso in parte qua il provvedimento conclusivo del procedimento prot. n. -OMISSIS- del 2 dicembre 2025 non comunicato alla ricorrente con cui sono state revocate alla società -OMISSIS- le autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto di prosecuzione del procedimento relativo al trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione carburanti, unitamente agli atti connessi e alla revoca delle autorizzazioni della cedente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 9 dicembre 2025 recante il divieto di prosecuzione del procedimento relativo al trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione carburanti dalla società cedente alla ricorrente, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, conseguenziali e connessi, incluso il provvedimento conclusivo del 2 dicembre 2025 con cui erano state revocate alla cedente le autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività. Il testo non espone specifici motivi di legittimità dedotti, ma la domanda cautelare è stata valutata alla luce della circostanza che il contratto definitivo di cessione dei rami d’azienda è stato sottoscritto dopo l’adozione di un’interdittiva antimafia nei confronti della promittente venditrice.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo, sulla base del sommario esame proprio della fase cautelare, che il ricorso non fosse assistito dal fumus boni iuris. La ragione decisiva è stata individuata nel fatto che il contratto definitivo di cessione dei rami d’azienda è stato sottoscritto dopo l’adozione dell’interdittiva antimafia nei confronti della cedente/promittente venditrice. Secondo il giudice, a quella data la cedente aveva perso la legittimazione al trasferimento del compendio aziendale. Non risultano svolte valutazioni autonome sul periculum in mora. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base della valutazione sommaria propria di tale fase il giudice ha respinto la domanda per assenza di fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere negato quando dagli atti emerga che il contratto definitivo di cessione di un compendio aziendale è stato stipulato dopo l’adozione di un’interdittiva antimafia nei confronti del cedente.
- L’interdittiva antimafia, se già adottata al momento della stipula del contratto definitivo, può incidere sulla legittimazione del soggetto destinatario della misura a trasferire il compendio aziendale oggetto della cessione.
- La domanda cautelare deve essere respinta quando, all’esito del sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso non risulti assistito dal fumus boni iuris, anche senza una distinta valutazione espressa del periculum in mora.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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