Cassazione Penale, Sentenza n. 34006/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Appello per cassazione avverso la misura delle pene accessorie (inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e incapacita' a ricoprire uffici direttivi) irrogate per 5 anni: si denunciava inosservanza di legge e carenza di motivazione, sostenendo che le pene accessorie non erano oggetto dell'accordo di patteggiamento e risultavano disproportionate rispetto alla pena principale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il rimedio in quanto le pene accessorie non rientravano nel contenuto dell'accordo di patteggiamento e, quindi, erano sindacabili. Tuttavia la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse dato adeguata e congrua motivazione, richiamando la gravita' della condotta e la personalita' dell'imputato e utilizzando i criteri dell'art. 133 c.p.; ha perciò confermato la sanzione accessoria di 5 anni. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
procedura di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta puo' essere impugnata nella parte non riflettente l'accordo processuale (es. pene accessorie non concordate), per cui quella parte e' sindacabile in cassazione
art. 216 R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare), ultimo comma
disciplinava l'applicazione delle pene accessorie per reati fallimentari (inabilitazione e incapacita')
Dopo la declaratoria di illegittimita' costituzionale e gli interventi interpretativi, la durata delle pene accessorie non e' piu' fissa ma va determinata dal giudice entro il limite massimo previsto, con motivazione collegata ai criteri dell'art. 133 c.p.
art. 29 cod. pen.
pene accessorie previste dal codice penale
Le pene accessorie hanno finalita' special-preventive e richiedono individualizzazione in relazione al disvalore del fatto e alla personalita' del reo
art. 133 cod. pen.
criteri per la determinazione della pena
E' il riferimento normativo che il giudice deve usare per motivare la misura delle pene accessorie, valutando elementi soggettivi e oggettivi e dando conto di tale valutazione
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
limitazione dei motivi di impugnazione per le parti dell'accordo di patteggiamento
La limitazione vale solo per le parti della sentenza che riflettono l'accordo; statuizioni estranee (es. pene accessorie non concordate) possono comunque essere impugnate
art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen.
equiparazione della sentenza di applicazione della pena a pronuncia di condanna in alcuni effetti
La sentenza di applicazione della pena comporta anche l'obbligo del pagamento delle spese processuali e puo' applicare pene accessorie e misure di sicurezza
art. 616 cod. proc. pen.
condanna alle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
Imposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di cassazione in caso di rigetto
Sentenza Corte Costituzionale n. 222/2018
dichiarazione di illegittimita' costituzionale della previsione della pena accessoria fissa di 10 anni
Ha imposto la necessita' di individualizzazione della durata delle pene accessorie, stabilendo che la misura deve essere commisurata e non automaticamente fissa
Sezioni Unite Cassazione, sent. n. 28910/2019 (Suraci)
principi sull'individualizzazione delle pene accessorie
Conferma che la durata delle pene accessorie va determinata in concreto dal giudice con riferimento all'art. 133 c.p. e non necessariamente rapportata alla pena principale
Massime di principio
- In caso di patteggiamento "allargato" (pena superiore a due anni) le parti della sentenza estranee all'accordo, come le pene accessorie non concordate, sono impugnabili in cassazione
- Le pene accessorie, specie quelle fallimentari, devono essere individualizzate caso per caso secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; il giudice e' obbligato a motivare specificamente la scelta della durata
- La durata delle pene accessorie non deve essere automaticamente rapportata a quella della pena principale: possono essere piu' lunghe se la motivazione, fondata su gravita' del fatto e personalita' del reo, lo giustifica
- La giurisprudenza costituzionale e della Corte di Cassazione richiede che la modulazione delle pene accessorie persegua la finalita' special-preventiva e sia proporzionata al disvalore del reato
- Se la motivazione del giudice di merito e' congrua e richiama i criteri rilevanti (gravita', capacita' a delinquere, elementi soggettivi e oggettivi), la Cassazione tende a confermare le pene accessorie anche se il ricorrente lamenta sproporzione
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