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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34006/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Appello per cassazione avverso la misura delle pene accessorie (inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e incapacita' a ricoprire uffici direttivi) irrogate per 5 anni: si denunciava inosservanza di legge e carenza di motivazione, sostenendo che le pene accessorie non erano oggetto dell'accordo di patteggiamento e risultavano disproportionate rispetto alla pena principale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il rimedio in quanto le pene accessorie non rientravano nel contenuto dell'accordo di patteggiamento e, quindi, erano sindacabili. Tuttavia la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse dato adeguata e congrua motivazione, richiamando la gravita' della condotta e la personalita' dell'imputato e utilizzando i criteri dell'art. 133 c.p.; ha perciò confermato la sanzione accessoria di 5 anni. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    procedura di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento)

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta puo' essere impugnata nella parte non riflettente l'accordo processuale (es. pene accessorie non concordate), per cui quella parte e' sindacabile in cassazione

  • art. 216 R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare), ultimo comma

    disciplinava l'applicazione delle pene accessorie per reati fallimentari (inabilitazione e incapacita')

    Dopo la declaratoria di illegittimita' costituzionale e gli interventi interpretativi, la durata delle pene accessorie non e' piu' fissa ma va determinata dal giudice entro il limite massimo previsto, con motivazione collegata ai criteri dell'art. 133 c.p.

  • art. 29 cod. pen.

    pene accessorie previste dal codice penale

    Le pene accessorie hanno finalita' special-preventive e richiedono individualizzazione in relazione al disvalore del fatto e alla personalita' del reo

  • art. 133 cod. pen.

    criteri per la determinazione della pena

    E' il riferimento normativo che il giudice deve usare per motivare la misura delle pene accessorie, valutando elementi soggettivi e oggettivi e dando conto di tale valutazione

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    limitazione dei motivi di impugnazione per le parti dell'accordo di patteggiamento

    La limitazione vale solo per le parti della sentenza che riflettono l'accordo; statuizioni estranee (es. pene accessorie non concordate) possono comunque essere impugnate

  • art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    equiparazione della sentenza di applicazione della pena a pronuncia di condanna in alcuni effetti

    La sentenza di applicazione della pena comporta anche l'obbligo del pagamento delle spese processuali e puo' applicare pene accessorie e misure di sicurezza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    condanna alle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso

    Imposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di cassazione in caso di rigetto

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 222/2018

    dichiarazione di illegittimita' costituzionale della previsione della pena accessoria fissa di 10 anni

    Ha imposto la necessita' di individualizzazione della durata delle pene accessorie, stabilendo che la misura deve essere commisurata e non automaticamente fissa

  • Sezioni Unite Cassazione, sent. n. 28910/2019 (Suraci)

    principi sull'individualizzazione delle pene accessorie

    Conferma che la durata delle pene accessorie va determinata in concreto dal giudice con riferimento all'art. 133 c.p. e non necessariamente rapportata alla pena principale

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento "allargato" (pena superiore a due anni) le parti della sentenza estranee all'accordo, come le pene accessorie non concordate, sono impugnabili in cassazione
  • Le pene accessorie, specie quelle fallimentari, devono essere individualizzate caso per caso secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; il giudice e' obbligato a motivare specificamente la scelta della durata
  • La durata delle pene accessorie non deve essere automaticamente rapportata a quella della pena principale: possono essere piu' lunghe se la motivazione, fondata su gravita' del fatto e personalita' del reo, lo giustifica
  • La giurisprudenza costituzionale e della Corte di Cassazione richiede che la modulazione delle pene accessorie persegua la finalita' special-preventiva e sia proporzionata al disvalore del reato
  • Se la motivazione del giudice di merito e' congrua e richiama i criteri rilevanti (gravita', capacita' a delinquere, elementi soggettivi e oggettivi), la Cassazione tende a confermare le pene accessorie anche se il ricorrente lamenta sproporzione

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