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Sentenza

Sentenza n. 2037/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, 21 marzo 2025, n. 85, che aveva riconosciuto alla docente il beneficio economico fino a 500 euro per l’anno scolastico 2024/2025 e condannato il Ministero ad accreditarlo tramite la Carta elettronica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Rovigo, passata in giudicato e notificata al Ministero il 29 aprile 2025. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, ha dedotto l’inadempimento dell’obbligo di accreditarle 500 euro sul portafoglio Carta docente e ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata in misura pari agli interessi legali. Ha inoltre chiesto le spese di giudizio. Il Ministero, pur ritualmente informato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’ottemperanza perché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l’adempimento, e gli ha ordinato di accreditare 500 euro sul portafoglio Carta docente entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventualità di persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e subdelega; il commissario dovrà intervenire, su istanza della ricorrente, entro gli ulteriori 60 giorni. Ha respinto allo stato la richiesta di penalità di mora, ritenendo sufficiente la nomina del commissario, ma ha lasciato salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in 500 euro oltre spese generali, accessori di legge se dovuti e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il Tribunale, in considerazione della nomina del commissario ad acta così compiuta proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento dell’Amministrazione, non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4°, lett. e), del cod. proc. amm..

    La penalità di mora può essere negata allo stato quando il giudice abbia già nominato un commissario ad acta per fronteggiare il perdurante inadempimento, ferma la possibilità di rivalutare la richiesta se l’Amministrazione non collabori con il commissario.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Infatti, quest’ultima azione è prevista proprio «al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato».

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato anche quando il titolo sia una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo: -all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio il 28 novembre 2025; -all’avvenuta notifica al Ministero dell’Istruzione e del Merito della sentenza ottemperanda e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996.

    L’azione di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione è ammissibile, nel caso deciso, dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, e in particolare di procedere all’accredito sul portafoglio «carta docente» di Chiara Slanzi della somma di euro 500,00# (cinquecento/00), per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015.

    In esecuzione del giudicato, il Ministero deve accreditare sul portafoglio Carta docente l’importo di 500 euro riconosciuto per le finalità formative previste dalla disposizione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato per dare esecuzione alle statuizioni di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che impongano alla pubblica amministrazione un obbligo riferito al caso deciso.
  • Quando l’Amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso di quel termine e all’istanza della parte.
  • La nomina del commissario ad acta può giustificare il mancato riconoscimento, allo stato, della penalità di mora; resta possibile rivalutare tale misura se l’Amministrazione non collabora con il commissario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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