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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41545/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Il soggetto che aveva venduto un'autovettura a un primo acquirente, ricevendo in pagamento assegni risultati falsificati, ha convenuto in giudizio l'acquirente finale del bene dopo ulteriori passaggi di proprietà, chiedendo l'annullamento del contratto per dolo e il risarcimento del danno. In appello la domanda era stata respinta sul rilievo che l'eventuale dolo poteva riguardare solo il primo contratto e non incidere sull'acquisto del terzo di buona fede, oltre che sull'ulteriore rilievo che i fatti relativi al primo trasferimento potevano semmai integrare un inadempimento e non un vizio del consenso. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo si è censurata l'esclusione del dolo contrattuale, sostenendo che la continuità temporale delle cessioni avrebbe imposto di ritenere l'operazione preordinata e di escludere la buona fede del terzo acquirente; con il secondo si è denunciata la mancata ammissione della prova testimoniale e la violazione delle norme sulle prove, lamentando anche vizi motivazionali e di valutazione probatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché prospettava un vizio di motivazione non più deducibile nei termini formulati e, soprattutto, non aggrediva entrambe le rationes decidendi della sentenza impugnata: non contrastava la regola dell'inopponibilità del dolo al terzo acquirente di buona fede ex art. 1445 c.c. e non scalfiva l'ulteriore rilievo per cui i fatti dedotti potevano al più rilevare come inadempimento del primo contratto. Il secondo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile perché mirava a sindacare l'apprezzamento del giudice di merito sull'ammissibilità della prova testimoniale; la Corte ha ribadito che la deroga ai limiti di ammissibilità della prova testimoniale rientra nel potere valutativo del giudice di merito e che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è denunciabile in cassazione solo in ipotesi specifiche non ricorrenti nel caso. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1439 c.c.

    Il dolo contrattuale è stato richiamato come vizio del consenso dedotto dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che i fatti allegati non fossero idonei a configurarlo rispetto all'acquisto del terzo e che, al più, potessero integrare un inadempimento del primo contratto.

  • art. 1445 c.c.

    L'annullamento per dolo non è opponibile ai terzi di buona fede che abbiano acquistato a titolo oneroso il bene; tale regola ha impedito di travolgere l'acquisto della società resistente.

  • art. 2721 c.c.

    La deroga ai limiti di ammissibilità della prova testimoniale è rimessa alla valutazione del giudice di merito, che nel caso concreto l'ha giustificata in ragione della particolare vicenda, anche con risvolti penali.

  • art. 2724 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina della prova testimoniale, ma la Corte ha escluso che la doglianza fosse idonea a integrare un vizio di legittimità.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione al ragionamento presuntivo e all'apprezzamento delle prove, senza che la Corte ravvisasse un errore censurabile in sede di legittimità.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è denunciabile solo quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; nel caso concreto la censura non rientrava in tali ipotesi.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o non rispetti il prudente apprezzamento, evenienza esclusa nella decisione impugnata.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze che richiamavano il vizio di motivazione e il difetto di motivazione nei limiti non più consentiti dal testo vigente della norma.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio nei casi previsti.

  • art. 376 c.p.c.

    Richiamato in relazione al rito camerale della Corte di cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato, essendo il ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • L'azione di annullamento per dolo può essere fatta valere, in linea di principio, nei confronti della controparte del contratto viziato, ma non può essere opposta al terzo che abbia acquistato il bene a titolo oneroso in buona fede, salvo prova dell'assenza di tale buona fede o di specifiche cause di opponibilità.
  • Quando la parte ricorrente deduce il dolo collegandolo a vicende successive di circolazione del bene, il giudice di merito può escludere il vizio del consenso e ricondurre i fatti, al più, all'inadempimento del primo rapporto contrattuale.
  • In cassazione è inammissibile una censura che non colpisca tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, poiché il rigetto anche di una sola ratio sufficiente a sorreggere la decisione rende inutile l'esame delle altre doglianze.
  • Il sindacato di legittimità non consente di riesaminare l'apprezzamento del giudice di merito sulla ricostruzione dei fatti e sulla sussistenza degli elementi probatori, salvo i limiti stretti dei vizi consentiti dalla legge.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.
  • La deroga ai limiti di ammissibilità della prova testimoniale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, se motivata, non è sindacabile in cassazione come semplice errore di valutazione probatoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDanno non patrimoniale

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