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Sentenza

Sentenza del 04/01/2021 n. 5 - Comm. Trib. II grado di Trento

Processo tributario - Difensore - Mandato alla lite - Ultrattività della procura alla lite anche per la fase esecutiva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sul fatto che il mandato alla lite rilasciato senza espressa limitazione (formulato "per ogni grado e fase") valesse anche per la fase esecutiva/oppose ad atti esecutivi (es. intimazione di pagamento). Si doveva decidere se lo ius postulandi del difensore nominato nel processo di cognizione si estendesse alla successiva fase opposta all'atto esecutivo, considerata prodromica/iniziale dell'esecuzione.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che, in mancanza di espressa limitazione, la procura alla lite conferita "per ogni grado e fase" è valida anche per la fase esecutiva o per l'opposizione ad atti esecutivi (come l'intimazione di pagamento). Ne consegue che nello stesso procedimento esecutivo lo ius postulandi spetta al medesimo difensore già autorizzato nella fase di cognizione, salvo revoca o specifica limitazione del mandato. Pertanto sono stati ammessi gli atti compiuti dal difensore originario nella fase esecutiva/oppositiva.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. n. 546/1992

    L'art. 12 disciplina la rappresentanza e lo ius postulandi nel processo tributario; la sentenza interpreta che una procura alla lite conferita "per ogni grado e fase" comporta l'ultrattività del mandato anche per la fase esecutiva/oppositiva, salvo che la procura non contenga espressa limitazione o sia revocata.

Massime di principio

  • Una procura alla lite formulata "per ogni grado e fase" implica, in assenza di espressa limitazione, che il difensore nominato può rappresentare la parte anche nella fase esecutiva e nelle opposizioni ad atti esecutivi.
  • Per impedire che il mandato si estenda alla fase esecutiva è necessario prevedere nella procura una clausola di limitazione o revocare espressamente la procura prima che il difensore compia atti nella fase successiva.
  • Nelle opposizioni ad atti esecutivi (es. intimazione di pagamento) lo ius postulandi va riconosciuto al difensore già munito di procura generale "per ogni grado e fase", quindi non è richiesto un nuovo mandato a meno che non vi sia diversa previsione normativa o contrasto tra le parti.
  • In pratica: verificare sempre la formulazione della procura alla lite (e conservarne copia da esibire nel processo esecutivo); se si desidera un diverso difensore o limitare la rappresentanza, procedere a revoca/integrazione formale del mandato prima dell'instaurazione della fase esecutiva.
  • Eventuali eccezioni possono derivare da norme speciali o da diversa disposizione di legge, per cui occorre controllare la disciplina procedurale specifica dell'atto esecutivo controverso.

Testo integrale

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