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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02632/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da un odontoiatra per il danno asseritamente derivato dal mancato convenzionamento esterno nella branca di odontoiatria e protesi dentaria presso il Comune di Menfi. La Corte d'appello, dopo avere dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda e ha condannato l'ente sanitario subentrato alla ex USL al pagamento di una somma liquidata equitativamente, qualificando il pregiudizio come perdita di chance patrimoniale. Ha ritenuto che il comportamento colposo dell'amministrazione sanitaria, consistente nell'aver reso un parere inizialmente illegittimo e poi erroneo e nell'averne disposto tardivamente la rettifica, avesse leso l'alta probabilità del professionista di ottenere l'autorizzazione preventiva al convenzionamento. Il ricorrente ha impugnato la sentenza per tre motivi: 1) ha denunciato errori di fatto, vizio motivazionale, omesso esame della c.t.u. e di risultanze istruttorie, sostenendo che la Corte d'appello avesse liquidato un importo molto inferiore a quello stimato dal consulente tecnico senza spiegazioni e ignorando che il danno persisterebbe anche oltre il 29 febbraio 1992; 2) ha dedotto violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. e delle norme processuali, assumendo che la liquidazione equitativa fosse illegittima perché il danno era certo anche nel quantum alla luce della c.t.u.; 3) ha lamentato violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere la Corte considerato che l'Assessorato, rimasto contumace, non aveva contestato né l'an né il quantum del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non sussisteva alcuna anomalia motivazionale denunciabile nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; la censura mirava in sostanza a una rivalutazione del merito e della c.t.u., senza indicare un fatto storico decisivo omesso. Ha inoltre osservato che la consulenza tecnica non costituisce, di per sé, un fatto storico e che la Corte d'appello aveva motivato in modo specifico la diversa quantificazione, ancorandola alla qualificazione del danno come perdita di chance e alla discrezionalità dell'autorizzazione preventiva. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con tale ratio decidendi: una volta qualificato il pregiudizio come perdita di chance patrimoniale, la liquidazione equitativa era coerente, poiché la chance non coincide con il vantaggio finale e richiede una stima probabilistica. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il principio di non contestazione opera solo nei confronti della parte costituita; inoltre, chi lo invoca deve allegare che i fatti erano noti alla controparte. Non essendosi difesi gli intimati, la Corte non ha pronunciato sulle spese e ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il mero dissenso sulla valutazione delle prove.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente i documenti su cui fonda la censura, con adeguata localizzazione nel fascicolo.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    L'omesso assolvimento degli oneri di deposito e indicazione dei documenti comporta inammissibilità della censura che vi si fonda.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è compatibile con il danno da perdita di chance, che non è determinabile con precisione aritmetica.

  • art. 2056 c.c.

    Nel risarcimento del danno da fatto illecito la valutazione può avvenire equitativamente quando l'esatta quantificazione non sia possibile.

  • artt. 99, 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c.

    Le censure processuali non possono trasformarsi in richieste di rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie.

  • art. 115, primo comma, c.p.c.

    "fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita"

    Il principio di non contestazione opera solo se la controparte è costituita; non vale nei confronti della parte contumace.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., si limita alle anomalie motivazionali radicali e non comprende il semplice dissenso sulla valutazione delle prove o sulla ricostruzione dei fatti.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo di valutazione o accertamento, ma la stima del consulente non è un fatto storico la cui mancata considerazione integri, di per sé, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La censura per omesso esame di un fatto decisivo deve individuare un preciso fatto storico, principale o secondario, e non può risolversi nella richiesta di una diversa lettura del materiale istruttorio o della c.t.u.
  • Quando il danno consiste nella perdita di una chance patrimoniale, la liquidazione deve avvenire in via equitativa tenendo conto sia del valore dell'utilità perduta sia della probabilità concreta di conseguirla; non è corretto equiparare la chance al risultato finale.
  • Il principio di non contestazione opera soltanto rispetto alle parti costituite e non può essere invocato contro il contumace; inoltre, chi lo deduce deve allegare che il fatto non contestato era noto alla controparte.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere una critica specifica e autosufficiente della ratio decidendi; se non si confronta con la motivazione decisiva della sentenza impugnata, è inidoneo e quindi inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimonialeBuona fede e correttezza

Testo integrale

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