Cassazione Penale, Ordinanza n. 08664/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia alle impugnazioni, ritenendola validamente proposta dal difensore munito di procura speciale e quindi idonea a produrre l'effetto abdicativo. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza di appello è stata ridotta a quattro mesi di reclusione la pena inflitta a due imputati per un reato contro il patrimonio contestato in concorso, con continuazione e con le aggravanti della recidiva e delle circostanze di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 c.p. Avverso la decisione gli imputati, tramite difensore, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo due censure: il difetto della condizione di procedibilità in relazione alla fattispecie contestata e l'erronea qualificazione del delitto come tentato. Successivamente, prima della decisione della Corte di cassazione, il difensore munito di procura speciale ha depositato atto di rinuncia alle impugnazioni.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
La rinuncia all'impugnazione validamente effettuata determina l'inammissibilità del ricorso.
artt. 110, 99 cpv., 81 cpv., 624, 625 nn. 2 e 7 c.p.
Norme richiamate per la qualificazione del reato patrimoniale contestato in concorso, con recidiva e continuazione, in forma aggravata.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale abdicativo, irrevocabile e recettizio, che produce l'inammissibilità del ricorso quando perviene alla cancelleria del giudice ad quem.
- La rinuncia può essere validamente proposta solo dalla parte personalmente oppure dal difensore munito di procura speciale.
- Quando l'inammissibilità del ricorso deriva da rinuncia validamente effettuata, il giudice condanna il ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.
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