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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05977/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

La società ricorrente aveva agito per ottenere il risarcimento del danno da ritardo nei pagamenti relativi a prestazioni di assistenza riabilitativa rese in regime di accreditamento provvisorio attraverso due strutture operative, chiedendo la liquidazione di una somma per il maggior danno da necessità di ricorrere a finanziamenti onerosi e per interessi. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva poi rigettato la pretesa ritenendo, per una delle strutture, non provata la sussistenza di un rapporto contrattuale di accreditamento e, per l'altra, non adeguatamente provato il danno. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omesso rilievo di giudicati esterni rilevanti, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare un ulteriore giudicato favorevole relativo a una delle strutture; 2) nullità e vizio motivazionale per omesso esame di un fatto decisivo e violazione del principio devolutivo dell'appello, perché l'appello dell'ASL riguardava solo la mancanza di copertura contrattuale di una delle due strutture, mentre sull'altra si sarebbe formato giudicato interno quanto all'an debeatur; 3) violazione degli artt. 1224 c.c. e dei principi in tema di liquidazione del danno da ritardo, poiché la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso la prova del danno riferibile alla struttura restante, senza valorizzare la documentazione e senza eventualmente rinnovare la CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che il preteso giudicato esterno relativo a una delle strutture sarebbe stato formato nel corso del giudizio di merito e, quindi, non poteva essere dedotto per la prima volta in cassazione, ma solo eventualmente con revocazione. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: ha ritenuto che l'appello dell'ASL fosse rivolto unitariamente contro l'intero impianto della decisione di primo grado, ma che esso fosse fondato solo in parte, perché la mancanza di copertura contrattuale poteva riguardare una sola delle due strutture, mentre per l'altra vi era già un giudicato interno sul rapporto e sulla debenza del danno almeno nell'an debeatur. Ne consegue che la Corte d'appello avrebbe dovuto limitarsi a scorporare dal danno liquidato le voci non dovute e procedere, se necessario anche tramite rinnovo della consulenza tecnica, alla sola quantificazione del danno residuo riferibile alla struttura ancora coperta da giudicato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare ultrapetizione/omessa pronuncia in relazione al mancato rilievo del giudicato esterno

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    norma processuale evocata per i vizi denunciati in cassazione (violazione di legge, nullità della sentenza, omesso esame di fatto decisivo)

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    base procedurale per la trattazione in adunanza camerale e il deposito dell'ordinanza

  • art. 326 c.p.c.

    richiamato incidentalmente per escludere che la comunicazione prodotta fosse idonea a far decorrere il termine breve per impugnare

  • art. 395, n. 5, c.p.c.

    indicato come rimedio corretto quando il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di merito e non sia stato considerato

  • art. 1224 c.c.

    evocato in relazione alla domanda di danno da ritardo e agli interessi/maggior danno da ritardato pagamento

Massime di principio

  • Il giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di merito non può essere dedotto per la prima volta in cassazione; la sua mancata considerazione va fatta valere, se del caso, con revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 5, c.p.c.
  • Quando l'appello investe unitariamente una decisione di primo grado, l'accoglimento solo parziale del motivo di gravame non consente di travolgere anche le statuizioni non specificamente censurate o ormai coperte da giudicato interno.
  • Se il rapporto giuridico e il danno sono riferibili a più articolazioni operative di un unico soggetto, il giudice deve distinguere con precisione quali poste risarcitorie restino caducate e quali sopravvivano, limitando la riforma alle sole componenti effettivamente contestate e non coperte da giudicato.
  • In presenza di un residuo an debeatur già coperto da giudicato interno, il giudice di appello non può limitarsi a negare in blocco la prova del danno, ma deve procedere alla sola quantificazione della pretesa residua, eventualmente rinnovando la consulenza tecnica se necessario.
  • Il vizio di motivazione o di esame del fatto decisivo sussiste quando il giudice d'appello ometta di confrontarsi con la portata devolutiva dell'impugnazione e con gli effetti preclusivi già formatisi sul rapporto controverso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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