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Sentenza

Sentenza del 26/09/2019 n. 24012 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il diniego parziale di rimborso richiesto il 29 dicembre 2006 per gli anni dal 1995 al 2006. L'Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso per le annualità dal 1995 al 2001 ritenendo presentata tardivamente l'istanza, oltre il termine decadenziale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38. La C.T.R. aveva ritenuto che l'Amministrazione non avesse specificamente dedotto l'applicabilità di tale norma e aveva invece considerato applicabile il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 37. L'Agenzia ha impugnato la sentenza sostenendo che il termine di 48 mesi per i versamenti diretti era stato correttamente dedotto sin dall'origine e che la decadenza poteva comunque essere rilevata d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della C.T.R. e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Ha stabilito che l'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 si applica in via generale alle richieste di rimborso delle imposte dirette presentate su istanza del contribuente, anche quando l'obbligazione tributaria sia inesistente o solo parzialmente dovuta. Il termine decorre dal versamento o dall'effettuazione della ritenuta e, nel caso concreto, l'istanza del 29 dicembre 2006 era tardiva: oltre 48 mesi rispetto all'annualità 2001 e oltre il termine di 18 mesi applicabile alle annualità precedenti. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato a pagare all'Agenzia delle Entrate 3.000 euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    Termine decadenziale per la presentazione delle istanze di rimborso dei versamenti diretti

    È una norma generale applicabile alle richieste di rimborso delle imposte dirette presentate su istanza di parte, anche quando il pagamento o la ritenuta siano stati effettuati in assenza, totale o parziale, del presupposto impositivo. Il termine decorre dal versamento o dall'effettuazione della ritenuta e, nel caso esaminato, era di 48 mesi per l'annualità 2001 e di 18 mesi per le annualità precedenti.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 37

    Disciplina delle ritenute dirette

    La norma riguarda le ritenute effettuate direttamente dalle amministrazioni statali e non le ritenute operate dal datore di lavoro quale sostituto d'imposta. Pertanto non era applicabile alle trattenute oggetto della controversia.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19, comma 1, lett. g, e 21, comma 2

    Regime dell'istanza di rimborso nel processo tributario

    La ripetizione dell'indebito tributario è soggetta a un regime speciale basato sulla presentazione di un'istanza entro il termine previsto dalla legge d'imposta o, in mancanza, dalla disciplina del contenzioso tributario.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 56 e 57

    Sono state richiamate in relazione ai limiti delle questioni deducibili in appello e alla verifica della corretta proposizione delle censure da parte dell'Amministrazione.

  • Artt. 345, 346 e 329 c.p.c.

    Sono stati invocati con riguardo ai limiti dell'impugnazione, alle domande ed eccezioni non riproposte e all'effetto devolutivo dell'appello.

  • Art. 2969 c.c.

    La decadenza prevista da norme imperative può essere rilevata d'ufficio dal giudice quando riguarda diritti indisponibili o quando la legge lo prevede; la Corte ha ritenuto rilevabile d'ufficio la tardività dell'istanza ex art. 38.

  • Art. 2909 c.c.

    È stato richiamato in materia di efficacia del giudicato e preclusioni processuali, nel quadro delle contestazioni relative alle questioni esaminate nei precedenti gradi di giudizio.

Massime di principio

  • Per chiedere il rimborso di imposte dirette o ritenute, occorre rispettare il termine decadenziale previsto dalla specifica disciplina applicabile; in mancanza di una norma speciale, trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.
  • Il termine per presentare l'istanza decorre normalmente dal giorno del versamento o dell'effettuazione della ritenuta, anche se il contribuente sostiene di essersi accorto solo successivamente dell'errore e anche se il pagamento era privo, in tutto o in parte, di una valida causa impositiva.
  • Le ritenute operate dal datore di lavoro come sostituto d'imposta non sono, di regola, ritenute dirette ex art. 37 del D.P.R. n. 602 del 1973; la disciplina dell'art. 37 riguarda principalmente le ritenute effettuate direttamente dalle amministrazioni statali.
  • La decadenza dalla richiesta di rimborso può essere rilevata d'ufficio dal giudice; pertanto il contribuente non può fare affidamento esclusivamente sull'eventuale mancata eccezione dell'Amministrazione.
  • Quando l'Amministrazione ha contestato sin dall'origine la tardività dell'istanza e mantiene invariati i fatti posti a fondamento del diniego, l'indicazione più precisa della norma applicabile nei successivi gradi non costituisce necessariamente una domanda o una causa petendi nuova.
  • In situazioni analoghe è essenziale individuare per ogni annualità la data della ritenuta o del versamento, il termine decadenziale vigente all'epoca e la data di presentazione dell'istanza, verificando il rispetto del termine anno per anno.

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