Cassazione Penale, Sentenza n. 08295/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 10/10/2025 che ha confermato il sequestro preventivo (o sequestro per equivalente) di un immobile in via Agostino Depretis (Grosseto) per un importo di €51.500,00 in relazione al reato di autoriciclaggio. Il ricorrente deduceva: (i) violazione del divieto del bis in idem e illegittimità del provvedimento perché già esisteva un decreto di sequestro emesso dal G.i.p. di Siena, con conseguente litispendenza; (ii) carenza o apparenza della motivazione, per non aver tenuto conto dei redditi dichiarati dal ricorrente, della natura e dei pagamenti relativi a un contratto rent to buy e per la genericità nella indicazione della data di commissione del reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la deduzione manifestamente infondata: l'istanza di riesame presso il Tribunale di Siena era stata dichiarata inammissibile dal Collegio del Tribunale della Libertà per difetto di interesse, essendo il giudice competente il G.i.p. di Grosseto che, investito della competenza, ha legittimamente adottato il provvedimento ai sensi dell'art. 27 c.p.p. Sul secondo motivo la Corte ha escluso la valutazione, perché sollevava questioni di merito e di motivazione che non sono sindacabili in sede di legittimità salvo vizi radicali non riscontrati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma richiamata come parametro di censura per vizio di motivazione/violazione di legge: la Corte ha ritenuto che la deduzione del ricorrente non integrasse un valido vizio di diritto idoneo a fondare il ricorso in Cassazione, essendo la questione in realtà di fatto e manifestamente infondata
art. 27 cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare la legittimità dell'intervento del G.i.p. del Tribunale di Grosseto dopo la trasmissione degli atti: il giudice competente ha potuto adottare il provvedimento cautelare ai sensi di tale norma
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente, valutata l'inammissibilità del ricorso e profili di colpa nella sua proposizione
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 2, n. 49739/2023 Mannolo; Sez. 2, n. 18951/2017 Napoli)
Principio consolidato secondo cui il ricorso in Cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o vizi della motivazione così gravi da rendere incomprensibile l'itinerario logico-giuridico; questioni di merito e di valutazione della motivazione non sono normalmente sindacabili in questa sede
Massime di principio
- La Corte di Cassazione in materia di sequestri preventivi verifica principalmente questioni di diritto e vizi gravi della motivazione; deduzioni fondate su valutazioni di fatto o sulla plausibilità delle prove sono in genere inammissibili.
- Non c'è violazione del divieto del bis in idem quando un primo giudice si dichiara incompetente e trasmette gli atti al giudice competente che successivamente adotta il provvedimento: la misura del giudice competente è autonoma e legittima.
- La mancata o scarsa considerazione degli elementi economici (es. redditi dichiarati, pagamenti di contratti) costituisce, salvo che non emerga una totale assenza o contraddittorietà della motivazione, una questione di merito non sindacabile in Cassazione.
- Chi propone ricorso in Cassazione contro ordinanze di natura cautelare deve concentrare i motivi su violazioni di legge o vizi motivazionali radicali; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni pecuniarie per colpa processuale.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare la condanna al pagamento delle spese e, se ravvisata colpa nella lite, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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