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Sentenza

Sentenza n. 1289/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 2832/2024 depositata in data 04/06/2024

Giustizia amministrativa202502997

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 2832/2024, recante condanna del Ministero al riconoscimento e all'accredito della Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva riconosciuto il loro diritto al beneficio economico della Carta del docente per gli anni scolastici indicati e condannato il Ministero ad accreditare euro 2.000,00 in favore del primo ricorrente ed euro 1.500,00 in favore della seconda ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti previsti dalla legge. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. L’amministrazione, pur costituita, non ha contestato l’esistenza o l’entità del credito e non ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. L’azione di ottemperanza non comprendeva le spese di lite liquidate dal giudice ordinario, distratte in favore dei difensori.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano, ritenendo provata l’omessa esecuzione dell’obbligo di pagamento e rilevando che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, incaricandolo di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d’istituto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il decorso del termine dilatorio per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni costituisce presupposto per procedere all’esecuzione coattiva del titolo nei confronti dell’amministrazione inadempiente.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    nei limiti di cui all’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994

    La sentenza del giudice ordinario richiamata quale titolo esecutivo aveva previsto il riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria entro i limiti stabiliti da tale disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna passata in giudicato e ritualmente notificata, l’accertata omissione del pagamento da parte dell’amministrazione, dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, integra inottemperanza e giustifica l’ordine giudiziale di adempiere entro un nuovo termine assegnato dal giudice.
  • Quando l’amministrazione, costituita in giudizio, non contesta né l’an né il quantum del credito risultante dal titolo esecutivo e non fornisce prova di pagamenti, anche parziali, l’inadempimento può essere accertato sulla base della documentazione in atti e delle dichiarazioni della parte ricorrente.
  • In caso di persistente inottemperanza all’ordine di pagamento, il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro un termine ulteriore e ponendo i relativi costi a carico dell’amministrazione inadempiente.
  • L’azione di ottemperanza resta circoscritta agli obblighi esecutivi effettivamente dedotti in giudizio e non si estende automaticamente a capi della sentenza, quali le spese di lite distratte in favore dei difensori, che non siano stati inclusi nella domanda.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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