Cassazione Civile, Ordinanza n. 17686/2022 del 31/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
La parte ricorrente aveva ottenuto dal Consiglio dell'Ordine l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in relazione a un giudizio di separazione personale. Il Tribunale di Macerata ha poi confermato la revoca di tale ammissione, ritenendo di poter verificare i requisiti dell'istanza iniziale presentata al Consiglio dell'Ordine, in particolare sotto il profilo dell'indicazione dei mezzi di prova, senza fare riferimento alla mala fede, alla colpa grave o alla manifesta infondatezza della pretesa. Con il ricorso per cassazione la parte interessata ha contestato tale impostazione, deducendo che la revoca del beneficio non può fondarsi sulla sola carenza dei requisiti dell'istanza originaria, ma deve essere ancorata ai presupposti tipizzati dalla normativa sul gratuito patrocinio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che la revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato è ammessa, ai sensi dell'art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, quando risulti l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione, ovvero quando l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Ha richiamato inoltre la possibilità, secondo la giurisprudenza citata, di revoca anche per rivalutazione giudiziale dell'iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza della pretesa. Nel caso concreto, però, la motivazione dell'ordinanza impugnata appariva fondata esclusivamente sulla supposta insufficiente indicazione dei mezzi di prova nell'istanza iniziale, cioè su un profilo non riconducibile ai presupposti legali della revoca. Per tale ragione la Corte ha cassato l'ordinanza e ha rinviato al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
l'ammissione al gratuito patrocinio disposta provvisoriamente dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati è revocata se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione, ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave
La revoca dell'ammissione provvisoria è consentita solo nei casi tipizzati dalla norma: mancanza originaria o sopravvenuta dei presupposti, oppure mala fede o colpa grave della parte nel processo.
art. 122, d.P.R. n. 115 del 2002
La norma è richiamata come sede della valutazione ex ante della non manifesta infondatezza della pretesa ai fini dell'ammissione al beneficio.
Corte cost. n. 220/2009
È richiamata per distinguere la valutazione preventiva sulla non manifesta infondatezza dalla successiva revoca ex post nei casi previsti dalla legge.
Cass. n. 27203/2020
È richiamata nel senso che la rivalutazione giudiziale dell'iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza della pretesa può costituire motivo di revoca.
Cass. n. 20002/2020
È richiamata nel medesimo senso della precedente pronuncia, quale conferma dell'orientamento sul punto.
Massime di principio
- La revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato non può essere fondata su carenze formali o probatorie dell'istanza iniziale, se tali profili non si traducono in una delle cause legali di revoca previste dalla disciplina speciale.
- In materia di gratuito patrocinio occorre distinguere tra la valutazione preventiva di ammissibilità della domanda e il successivo controllo revocatorio: la seconda fase è ammessa solo entro i limiti normativi e non consente un riesame libero e generico dell'istanza.
- Il giudice che dispone la revoca deve indicare in modo coerente i presupposti di legge concretamente ravvisati, non essendo sufficiente richiamare in astratto l'originaria insussistenza dei requisiti senza collegarla ai criteri tipizzati dalla norma.
- La rivalutazione del giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza della pretesa può incidere sul beneficio solo se effettuata secondo i criteri stabiliti dalla disciplina del patrocinio a spese dello Stato.
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