Sentenza del 20/07/2016 n. 14894 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR di Roma, sostenendo la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42. L'avviso di accertamento relativo al 1998 rinviava per relationem a un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, notificato all'amministratore della società quando questa era ancora in bonis, ma non allegato all'avviso notificato successivamente al curatore. Secondo l'Agenzia, il fallimento non estingue la società: il curatore subentra nella posizione della fallita e gli atti precedentemente notificati alla società restano opponibili alla curatela. Pertanto, il verbale doveva ritenersi conosciuto o comunque entrato nella disponibilità del curatore, rendendo legittima la motivazione per relationem.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la questione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha stabilito che è legittimo l'avviso di accertamento notificato al curatore e motivato mediante rinvio a un processo verbale di constatazione già notificato alla società prima del fallimento, purché si possa presumere, salvo prova contraria, che il documento sia entrato nella disponibilità del curatore. La condanna dell'amministratore per bancarotta documentale non dimostra automaticamente che il verbale non sia stato consegnato al curatore.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 41
Costituiscono il fondamento dell'accertamento del maggior reddito imponibile nei confronti della società.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Disciplina l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento. La motivazione per relationem è ammissibile quando l'atto richiamato sia stato precedentemente notificato al contribuente e sia presumibilmente nella disponibilità del curatore fallimentare.
Art. 329 c.p.c.
È stato richiamato dall'Agenzia per sostenere che, non essendo stata contestata specificamente la conoscenza del processo verbale da parte dell'amministratore, sul punto si sarebbe formata acquiescenza.
Principio giurisprudenziale sul subentro del curatore fallimentare
La dichiarazione di fallimento non estingue l'impresa, ma determina la perdita della legittimazione sostanziale e processuale dei suoi organi e il subentro del curatore. Gli atti tributari formati e notificati alla società prima del fallimento restano opponibili alla curatela.
Massime di principio
- Il fallimento non cancella gli effetti degli atti tributari già notificati alla società prima dell'apertura della procedura: tali atti possono essere fatti valere nei confronti della curatela.
- Un avviso di accertamento può essere motivato per relationem mediante rinvio a un processo verbale di constatazione non allegato, se il verbale era stato notificato alla società in bonis e si presume che sia successivamente entrato nella disponibilità del curatore.
- La presunzione di conoscenza da parte del curatore è relativa: il curatore può superarla dimostrando concretamente di non aver ricevuto o potuto reperire il documento richiamato.
- La sola irregolare tenuta o mancanza delle scritture contabili, anche se derivante da una condanna per bancarotta documentale, non prova automaticamente che il processo verbale di constatazione non sia stato consegnato al curatore.
- Quando un atto tributario è notificato dopo il fallimento, il destinatario deve essere individuato nella società sottoposta a procedura e il legale rappresentante deve essere indicato nel curatore fallimentare.
- Nelle controversie analoghe è essenziale distinguere tra la conoscibilità astratta dell'atto e la prova concreta della sua indisponibilità: la giurisprudenza tende a ritenere sufficiente una presunzione di conoscenza, salvo prova contraria.
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