Cassazione Civile, Ordinanza n. 04985/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti della società un avviso di accertamento per il recupero di maggiori imposte riferite all'anno 2009, fondato su un accertamento induttivo puro: l'Ufficio aveva ritenuto inattendibili le scritture contabili e aveva contestato l'esistenza di operazioni fatturate come inesistenti, avvalendosi anche di indagini sui conti correnti della società, dei soci e di altre società collegate a un unico gruppo familiare. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato. In cassazione la società ha dedotto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente ritenuto sussistenti i presupposti per l'accertamento induttivo e avesse omesso di considerare prove e una decisione favorevole resa in altra controversia analoga; 2) violazione delle norme sulla motivazione dell'atto impositivo, lamentando l'erronea ammissione della motivazione per relationem al pvc e l'omessa considerazione della mancata allegazione del pvc e del suo contenuto interlocutorio; 3) falsa applicazione delle norme sulla motivazione, assumendo la nullità dell'avviso per mancata indicazione delle aliquote applicate al maggior imponibile; 4) falsa applicazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2729 c.c., contestando la determinazione del reddito mediante margine di ricarico del 20% e la pretesa carenza di presunzioni gravi, precise e concordanti; 5) violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 7 d.lgs. 546/1992, dolendosi della mancata valutazione delle proprie prove contro l'uso degli accertamenti bancari e contro l'estensione della verifica ai conti dei soci e di società a questi riferibili.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha ritenuto inammissibili i motivi che miravano a una rivalutazione del materiale probatorio o che presupponevano erroneamente un accertamento analitico-induttivo, osservando che la sentenza impugnata aveva invece confermato un accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973. Ha inoltre ritenuto infondati i motivi sulla motivazione dell'avviso, affermando che il richiamo al pvc redatto dalla Guardia di Finanza, conosciuto o conoscibile dal contribuente, è idoneo a soddisfare l'obbligo motivazionale; ha escluso che la mancata indicazione dell'aliquota renda nullo l'avviso in presenza di imposte ad aliquota unica, e ha confermato la legittimità dell'uso di presunzioni anche supersemplici e di accertamenti bancari estesi ai conti dei soci in società a ristretta base partecipativa. La società è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato quale parametro del vizio di omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso che vi fosse omissione sul punto dedotto.
art. 116 c.p.c.
Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto le censure in parte inammissibili perché dirette a sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale probatorio.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nel caso concreto l'accertamento è stato qualificato come induttivo puro ai sensi del comma 2, con conseguente possibilità per l'Ufficio di utilizzare presunzioni anche supersemplici.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'obbligo di motivazione dell'avviso è stato ritenuto assolto mediante il richiamo al pvc conosciuto o conoscibile dal contribuente; per imposte ad aliquota unica, è sufficiente l'indicazione di imponibile e imposta liquidata.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dei vizi motivazionali, ma la censura è stata respinta.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto legittima la motivazione per relationem al pvc e non fondata la censura.
art. 2729 c.c.
Nel contesto dell'accertamento induttivo puro non è necessario il rispetto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni.
art. 7, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ha escluso il sindacato di legittimità sulla rivalutazione del merito.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di proposizione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il vizio di motivazione o di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, specie quando la censura presupponga una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata dal giudice di appello.
- In tema di accertamento fiscale induttivo puro, l'Ufficio può determinare i ricavi e il reddito anche mediante presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per la prova presuntiva ordinaria.
- L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando rinvia a un processo verbale di constatazione conosciuto o agevolmente conoscibile dal contribuente, purché dal richiamo risulti intelligibile la pretesa fiscale e le ragioni poste a base dell'atto.
- Per imposte a aliquota unica, l'indicazione dell'imponibile e dell'imposta liquidata è sufficiente a soddisfare l'obbligo motivazionale dell'avviso, non essendo necessaria l'esplicita menzione dell'aliquota applicata.
- Nelle società a ristretta base partecipativa è legittimo estendere gli accertamenti bancari ai conti correnti dei soci, secondo il consolidato orientamento che consente di valorizzare tali elementi nell'indagine fiscale.
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