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Ordinanza

Ordinanza n. 2334/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento e/o la declaratoria di nullita' dei decreti: 1069-469-1269 del 27 settembre 2023 con l'allegato 1 dove si dichiara la non ammissione al cofinanziamento per la costruzione di alloggi per studenti universitari finanziati con fondi del PNRR in concessione dell'istanza cautelare con riammissione in graduatoria utile delle domande di finanziamento presentate per un importo di 66,6 milioni di euro con conseguente utile collocazione in graduatoria.

Giustizia amministrativa202401246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali del 27 settembre 2023 e relativo allegato, recanti la non ammissione al cofinanziamento PNRR per la costruzione di alloggi universitari

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte ricorrente ha chiesto l’annullamento e/o la declaratoria di nullità dei decreti ministeriali che hanno escluso dal cofinanziamento una domanda relativa alla costruzione di alloggi per studenti universitari, per un importo indicato in 66,6 milioni di euro, chiedendo anche la riammissione in graduatoria utile. Il TAR ha rilevato, ai fini della verifica dell’ammissibilità del ricorso, la necessità di depositare la prova del perfezionamento della notificazione all’amministrazione intimata, non costituita, mediante i messaggi PEC in formato “.eml” o “.msg”, completi delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna. Ha inoltre rilevato che la procura depositata è priva della firma digitale del difensore conforme all’art. 9 del D.P.C.S. 28 luglio 2021. Il Collegio ha assegnato un termine per la regolarizzazione e, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha prospettato, per l’eventualità della regolarizzazione, una possibile incompetenza territoriale del TAR adito, poiché sono impugnati decreti ministeriali concernenti una procedura gestita a livello centrale.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito né ha definito il giudizio. Ha ordinato alla parte ricorrente di depositare entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza la documentazione comprovante il perfezionamento della notificazione e di regolarizzare la procura mediante firma digitale del difensore conforme alla disciplina tecnica applicabile. Il Collegio ha inoltre sottoposto al contraddittorio la possibile incompetenza territoriale del TAR Lombardia, da valutare dopo l’eventuale regolarizzazione. La trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 26 maggio 2026 ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 9 D.P.C.S. 28 luglio 2021

    La procura depositata nel processo amministrativo telematico deve recare una firma digitale del difensore conforme ai requisiti previsti dalla disposizione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice, ove intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, deve sottoporla al contraddittorio delle parti; nel caso concreto è stata prospettata la possibile incompetenza territoriale.

  • art. 72-bis c.p.a.

    La trattazione del ricorso è stata rinviata all’udienza camerale fissata secondo il rito previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Ai fini della verifica dell’ammissibilità di un ricorso amministrativo notificato tramite PEC, quando l’amministrazione intimata non si è costituita, il ricorrente deve depositare i messaggi PEC in formato “.eml” o “.msg”, comprensivi delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, così da dimostrare il perfezionamento della notificazione.
  • La procura depositata nel processo amministrativo telematico deve contenere una firma digitale del difensore conforme ai requisiti tecnici applicabili; la carenza può essere oggetto di regolarizzazione entro il termine assegnato dal giudice.
  • Prima di dichiarare l’inammissibilità per carenze documentali o formali suscettibili di regolarizzazione, il giudice può assegnare alla parte un termine per emendare il ricorso e acquisire gli elementi mancanti.
  • Quando l’impugnazione riguarda decreti ministeriali relativi a una procedura gestita a livello centrale, il giudice territoriale adito può prospettare d’ufficio una questione di incompetenza territoriale, sottoponendola al contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorsoCompetenza
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoDecadenza e tardività

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