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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06106/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato (Graf Georg) avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento che, pur dichiarando estinto per prescrizione il reato di truffa in relazione ad una delle condotte, aveva confermato la sussistenza di due autonome fattispecie di truffa (una consistente nell'invio di una e-mail del 21/12/2015 con foto di impianti non realizzati; l'altra nel silenzio colpevole al momento della stipula dell'accordo transattivo del 28/12/2016 riguardante l'esistenza di precedenti accordi del 16/12/2016 che rendevano impossibile l'adempimento). Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 640 c.p.) sostenendo che il silenzio non integra il raggiro penalmente rilevante e che mancava il dolo iniziale e l'ingiusto profitto; deduceva inoltre vizio di motivazione sulle statuizioni civili e la quantificazione della provvisionale di euro 150.000,00; invocava infine l'art. 573, comma 1-bis c.p.p. per la devoluzione delle questioni civili al giudice civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui il silenzio, posto al momento della transazione e inserito in un contesto fraudolento, è idoneo a costituire raggiro ai fini dell'art. 640 c.p.; ha confermato che l'omissione ha indotto la parte civile a non esercitare rimedi (omissione che ha determinato il trattenimento degli acconti da parte della "Graf AG GmbH" e ha consentito il ritardo nel dovere di restituzione). Ha inoltre ritenuto infondato il gravame sulla motivazione delle statuizioni civili, richiamando il principio per cui la quantificazione del danno è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo vizi di motivazione specifici. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 573, comma 1-bis c.p.p. al caso concreto perché il ricorso verteva anche su questioni penalistiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori; le statuizioni civili e la provvisionale sono rimaste confermate nei termini decisi dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    La Corte conferma che il reato di truffa comprende il "raggiro" anche quando esso si realizza mediante silenzio malizioso su circostanze rilevanti per la formazione della volontà negoziale della vittima, se chi tace aveva il dovere o la possibilità di far conoscere tali circostanze e con ciò ha indotto la vittima a compiere un atto dispositvo patrimoniale o a omettere un comportamento utile a impedire il danno

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione; richiamata perché il ricorrente ha dedotto la violazione di legge in ordine alla qualificazione della condotta come truffa

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma che consente di dedurre vizio di motivazione; invocata dal ricorrente in relazione alle statuizioni civili e alla quantificazione del danno

  • art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Norma che prevede il rinvio al giudice civile delle questioni esclusivamente civilistiche nell'impugnazione penale; la Corte ha stabilito che tale norma non si applica quando il ricorso prospetta anche questioni penalistiche/processuali, come nel caso di specie

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Citata a proposito dell'eventuale annullamento della sentenza ai fini civili; la Corte richiama la regola che, se le censure hanno rilievo penalistico, il giudice penale è competente a decidere

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna per responsabilità generica in sede penale; applicata per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il silenzio può integrare il "raggiro" ai sensi dell'art. 640 c.p. quando chi tace aveva il dovere o la possibilità di fornire una informazione rilevante e tale omissione incide sulla volontà negoziale della controparte
  • Per la truffa contrattuale non è richiesto esclusivamente un inganno attivo (falsità dichiarata): una condotta omissiva, se strategica e idonea a determinare l'errore della vittima, può avere rilevanza penale
  • La prova del dolo (anche iniziale) può essere desunta da comportamenti complessivi che dimostrino la volontà di ingannare, compreso il ricorso a artifici o omissioni concordate per celare l'impossibilità di adempiere
  • La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non impedisce che i giudici accertino gli elementi di responsabilità ai fini civili e dispongano risarcimenti o provvisionali "ai soli effetti civili"
  • La quantificazione del danno per fatto illecito è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito; in cassazione è inammissibile la generica censura sulla congruità dell'importo salvo specifici vizi di motivazione
  • L'art. 573, comma 1-bis c.p.p. ha applicazione limitata: può trasferire al giudice civile questioni esclusivamente civilistiche, ma non quando il ricorso prospetta anche questioni penalistiche o processuali

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