Sentenza n. 10901/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento a) del provvedimento di rigetto dell’istanza FNC3-S-14028 presentata dalla ricorrente per l’accesso alla contribuzione di cui al Fondo Nuove Competenze; b) dell’avviso pubblico “Fondo Nuove Competenze – Competenze per l’innovazione”, indetto con d.d. n. 0439 del 05.12.2024 - direzione generale delle politiche attive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; c) del D.U.R.C. irregolare prot. INAIL 50673442 del 17 settembre 2025 emesso e comunicato dall’INPS Sede di Napoli – Vomero; d) della valutazione negativa resa dall’INPS in data 18.09.2025 alle istanze di regolarizzazione contributiva inoltrate, in pari data, dalla Esposito S.p.a. ed acquisite al protocollo dell’ente ai nn. 0461410 e 0461566; e) della valutazione negativa resa dall’INPS in data 24.09.2025 alle istanze di regolarizzazione contributiva inoltrate, in pari data, dalla Esposito S.p.a. ed acquisite al protocollo dell’ente ai nn. 0470045 e 0470021; f) di ogni altro atto preordinato, connesso, collegato e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere riammessa alla valutazione finalizzata al riconoscimento dei contributi finanziari di cui all’avviso pubblico del 5.12.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell’istanza di accesso ai contributi del Fondo Nuove Competenze per DURC irregolare
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato domanda di ammissione al Fondo Nuove Competenze e, a seguito dell’invito dell’INPS a regolarizzare una posizione contributiva, aveva tempestivamente inoltrato istanze di regolarizzazione e successivamente pagato la prima rata del piano di dilazione, nonché gli importi relativi alla gestione separata. Il Ministero aveva tuttavia rigettato la domanda di contributo sulla base del DURC irregolare emesso con riferimento alla richiesta del 17 settembre 2025. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 4 del d.m. 30 gennaio 2015, della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, difetto dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che la regolarizzazione era stata attivata entro il termine di quindici giorni e che il ritardo nella definizione della posizione era imputabile agli errori e alle tardive rilevazioni dell’INPS. L’INPS ha sostenuto che alcune sanzioni erano state pagate solo dopo la chiusura dell’istruttoria, mentre il Ministero ha richiamato la lex specialis, che imponeva la regolarità contributiva in ogni fase del procedimento e prevedeva il rigetto in caso di DURC irregolare.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento ministeriale di rigetto. In via incidentale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, c.p.a., ha accertato l’illegittimità del DURC negativo posto a fondamento dell’esclusione. La società aveva presentato le istanze di regolarizzazione nello stesso giorno dell’invito dell’INPS, quindi entro il termine di quindici giorni, e aveva seguito le procedure indicate dall’ente, pagando la prima rata del piano di dilazione e gli importi dovuti per la gestione separata. L’erronea inclusione, nelle prime istanze, di somme relative ad aprile 2025 già versate avrebbe dovuto comportare una rettifica degli importi, non il rigetto della regolarizzazione. Quanto all’insoluto relativo ad agosto 2025, esso riguardava un periodo diverso da quello indicato nell’invito originario e avrebbe richiesto un nuovo e distinto invito a regolarizzare, oppure la decorrenza di un nuovo termine dalla comunicazione della relativa contestazione; non potevano ricadere sulla società le conseguenze della tardiva o incompleta istruttoria dell’ente. Inoltre, le somme risultavano pagate il 16 settembre 2025. Anche considerando le sanzioni residue per tardivo versamento, l’importo sarebbe stato pari a 123,25 euro, inferiore alla soglia di 150 euro prevista dall’art. 3, comma 3, del d.m. 30 gennaio 2015, sotto la quale lo scostamento non è grave e il DURC deve avere esito regolare. Il Ministero, pertanto, aveva fondato l’esclusione su un DURC illegittimo, con conseguente illegittimità derivata del rigetto. Il TAR ha respinto la domanda di accertamento del diritto alla riammissione, ritenendola assorbita quale effetto dell’annullamento, e non ha annullato autonomamente gli atti INPS, poiché l’accertamento della loro illegittimità era stato svolto in via incidentale. Spese compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 88 d.l. 34/2020
Istituisce il Fondo Nuove Competenze, destinato a finanziare datori di lavoro privati che rimodulino l’orario di lavoro per percorsi di sviluppo delle competenze.
art. 31, comma 8-quater, d.l. 69/2013
Ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti [...] sono tenute a verificare [...] la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Impone la verifica d’ufficio della regolarità contributiva in sede di concessione delle agevolazioni.
art. 2 d.m. 30 gennaio 2015
Prevede che la verifica della regolarità contributiva avvenga con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale.
art. 3, comma 3, d.m. 30 gennaio 2015
Lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione si considera non grave.
Uno scostamento inferiore alla soglia di 150 euro non determina irregolarità contributiva rilevante ai fini del DURC.
art. 4, commi 1, 2 e 3, d.m. 30 gennaio 2015
L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
Quando la regolarità non può essere attestata immediatamente, l’ente deve indicare analiticamente le irregolarità e consentire la regolarizzazione entro quindici giorni; l’interessato che si attivi tempestivamente non può essere penalizzato dagli errori o dai ritardi dell’ente.
art. 7 d.m. 30 gennaio 2015
In caso di regolarizzazione entro il termine, deve essere generato il documento di regolarità contributiva.
art. 1, comma 2, l. 241/1990
L’amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
I rapporti tra cittadino e amministrazione devono essere improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.
art. 8, comma 1, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di conoscere incidentalmente, senza efficacia di giudicato, questioni relative a diritti soggettivi rilevanti per la decisione.
Massime di principio
- Quando, nell’ambito della verifica DURC, l’interessato attiva tempestivamente la procedura di regolarizzazione entro il termine previsto dall’invito dell’ente previdenziale, gli errori o i ritardi dell’ente nella gestione della procedura non possono determinare a suo carico la perdita di benefici o contributi pubblici.
- Se l’ente previdenziale rileva, dopo il primo invito a regolarizzare, ulteriori debiti riferiti a periodi diversi e non indicati nell’invito originario, deve emettere un nuovo e distinto invito oppure far decorrere un nuovo termine dalla comunicazione della nuova contestazione; non può utilizzare la tardiva rilevazione per formare direttamente un DURC negativo.
- L’erronea inclusione, da parte del contribuente, di somme già versate nella domanda di regolarizzazione non giustifica il rigetto della procedura quando l’errore è emendabile mediante la rettifica degli importi oggetto di rateizzazione.
- Ai fini della regolarità del DURC, lo scostamento tra somme dovute e versate inferiore alla soglia di 150 euro è non grave e non può fondare l’esito negativo della verifica.
- La clausola di un avviso pubblico che richiede la regolarità contributiva in ogni fase del procedimento non esonera l’amministrazione e l’ente previdenziale dal rispetto delle regole procedurali sulla regolarizzazione e dei principi di buona fede, collaborazione, affidamento e non aggravamento del procedimento.
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