Cassazione Penale, Sentenza n. 37765/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione contro la sentenza di conferma della condanna per lesioni (artt. 582, 583 n.2 c.p.), articolata in sei motivi: (1) censura sull'aggravante dell'"indebolimento dell'organo" (dente già incapsulato) e presunta mancanza di perizia; (2) dedotta legittima difesa/legittima difesa domiciliare e vizio di motivazione sulla mancata esclusione della scriminante; (3) contestazione dell'attendibilità della persona offesa per incongruenze tra querela e dichiarazioni in dibattimento; (4) vizio di motivazione sulla determinazione della pena e sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (5) conferma delle statuizioni civili nonostante presunte mancanti conclusioni della parte civile; (6) censura sull'entità della provvisionale liquidata
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molti motivi fossero nuovi rispetto all'appello o infondati: l'aggravante dell'art. 583 n.2 è applicabile anche se l'organo era già indebolito e non richiede misurazione ulteriore; la Corta territoriale ha correttamente escluso la scriminante della legittima difesa per sproporzione tra offesa e difesa e ha motivato la non applicabilità della legittima difesa domiciliare conformemente alla giurisprudenza post legge 26/4/2019 n.36; la valutazione sull'attendibilità della persona offesa e la quantificazione della pena sono state ritenute adeguatamente motivate; la costituzione di parte civile rende irrilevanti le conclusioni scritte in appello; la determinazione della provvisionale è atto discrezionale non sindacabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Norma generale sulle lesioni personali; richiamata come fattispecie di reato di cui è stata confermata la condanna.
art. 583 cod. pen., n. 2
Aggravante per le lesioni che cagionino indebolimento di un organo. La Corte afferma che l'aggravante si applica anche se l'organo era già in precedenza indebolito, posto che una ulteriore debilitazione costituisce comunque minorazione dell'efficienza.
art. 52 cod. pen.
Disciplina della scriminante della legittima difesa. La Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della scriminante per sproporzione tra offesa e difesa e ha richiamato i requisiti aggiuntivi per la legittima difesa domiciliare come interpretati dalla giurisprudenza successiva alla legge 26/4/2019 n.36.
legge 26 aprile 2019 n. 36
Modifiche all'istituto della legittima difesa; la Corte interpreta che, anche dopo le modifiche, la legittima difesa domiciliare richiede proporzionalità oltre agli altri requisiti (violazione di domicilio, presenza legittima dell'agente, animus defendendi e pericolo attuale non altrimenti neutralizzabile).
art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e)
Limiti di censura in cassazione: lett. b) (violazione di legge) e lett. e) (vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi perché nuovi rispetto all'appello o perché la motivazione di merito è adeguata.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limiti di enunciazione dei motivi di ricorso; la Corte richiama la necessità di attenersi ai limiti procedurali per la formulazione dei motivi.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e all'ammenda in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro 3.000.
principio di giurisprudenza (Sez. 1, n. 21794 del 20/02/2020, Barbieri Giuliano)
Richiamato per precisare i requisiti della legittima difesa domiciliare dopo la riforma: violazione di domicilio, presenza legittima dell'agente e animus defendendi, oltre alla proporzionalità.
principio di giurisprudenza (Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso)
Affermato il principio dell'immanenza della costituzione di parte civile in appello, che rende irrilevante la mancata presentazione di conclusioni scritte in sede di appello.
Massime di principio
- L'aggravante prevista dall'art. 583 n.2 c.p. si applica anche quando l'organo leso fosse già precedentemente indebolito: non è necessario dimostrare un ulteriore, misurabile grado di indebolimento, bastando la prova della ulteriore minorazione dell'efficienza.
- In Cassazione non sono ammissibili motivi 'nuovi' non prospettati in sede di appello o che mutino il tema del gravame: i punti di doglianza devono essere già dedotti nel grado di merito.
- La legittima difesa (compresa la specifica fattispecie di legittima difesa domiciliare dopo la legge 26/4/2019 n.36) richiede, oltre alla violazione di domicilio e all'animus defendendi, la valutazione della proporzionalità tra offesa e difesa; la mera richiesta di intervento delle Forze dell'Ordine non esclude automaticamente la responsabilità se la reazione è sproporzionata.
- La valutazione dell'attendibilità dei testi e della persona offesa e la determinazione della pena rientrano nel sindacato di merito: la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o carente.
- La costituzione di parte civile è 'immanente' nel processo di merito; in appello la mancata presentazione di conclusioni scritte dalla parte civile non inficia automaticamente le statuizioni civili rese.
- La liquidazione di provvisionale è atto discrezionale e meramente deliberativo: la sua quantificazione è difficilmente sindacabile in cassazione poiché destinata a essere assorbita dalla liquidazione definitiva.
- In caso di ricorso inammissibile la parte ricorrente può essere condannata alle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare preliminarmente l'ammissibilità e la coerenza delle censure proposte.
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