Cassazione Penale, Sentenza n. 26622/2022 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore ha impugnato la sentenza di appello per nullità: la Corte avrebbe giudicato nonostante la mancata partecipazione dell'imputato all'udienza di trattazione, assenza giustificata da un legittimo impedimento (misura cautelare dell'obbligo di dimora in comune diverso dalla sede della Corte, applicata dallo stesso organo procedente) che impediva la comparizione; inoltre si censurava la condanna per più condotte di resistenza unite da continuazione malgrado la rubrica richiamasse una sola condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'assenza dell'imputato fosse determinata da un legittimo impedimento (obbligo di dimora ostativo alla libera partecipazione) e che, alla luce delle Sezioni Unite (sent. Costantino), il giudice dell'appello doveva disporre d'ufficio il rinvio e le necessarie misure per assicurare la partecipazione (o la traduzione), salvo un'esplicita rinuncia dell'imputato. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio (con indicazione di rivalutare in punto di pena). Sul secondo motivo (rubrica/continuazione) la decisione non è riportata come accolta nel dispositivo principale.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Norma che punisce la resistenza a pubblico ufficiale; la vicenda trae origine dall'imputazione per tale reato
art. 81 cod. pen.
Riferito nel gravame in relazione al concorso/continuazione fra reati; la censura riguarda la corretta applicazione delle regole sul concorso e sulla rubrica
art. 521 cod. proc. pen.
Norma sulla forma e contenuto della sentenza di appello; evocata nel motivo relativo a incongruenze tra rubriche e motivazione
art. 299 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicazione delle misure cautelari in sede di giudizio direttissimo; menzionata perché la misura dell'obbligo di dimora era stata comminata ex art. 299 prima della trattazione dell'appello
art. 283 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai poteri dell'organo giudicante in materia di provvedimenti autorizzatori/traduzione dell'imputato
art. 420-ter c.p.p.
Richiamato nella giurisprudenza di merito e delle Sezioni Unite: stabilisce che, se l'assenza è dovuta a legittimo impedimento, il giudice deve disporre il rinvio d'ufficio per assicurare la partecipazione
art. 22 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato nella sentenza Costantino rispetto alla disciplina della restrizione domiciliare e all'obbligo del giudice di verificare e provvedere d'ufficio in caso di impedimento
Massime di principio
- La presenza dell'imputato al giudizio è diritto fondamentale: se l'assenza deriva da una limitazione della libertà personale oggettiva (detenzione, arresti domiciliari, obbligo di dimora) il giudice deve, anche d'ufficio, verificare lo stato e rinviare o disporre la traduzione salvo che risulti una inequivoca rinuncia dell'imputato.
- Non si può subordinare il diritto di partecipare al processo all'onere per l'imputato di chiedere autorizzazioni al giudice della misura: il dovere di provvedere spetta al giudice che procede non appena sia a conoscenza dell'impedimento.
- La giurisprudenza recente (Sezioni Unite, sent. Costantino) ha prevalso sugli orientamenti precedenti che richiedevano una richiesta dell'imputato, e si applica anche quando la misura impeditiva sia stata adottata per gli stessi fatti oggetto del processo.
- Se il giudice procede in assenza dell'imputato senza aver accertato e risolto un impedimento oggettivo, la sentenza è soggetta ad annullamento per vizio procedurale e rinvio per nuova valutazione.
- Sulla questione della rubrica e della continuazione: la sentenza deve garantire coerenza tra la contestazione formale (rubrica) e la motivazione che riconosce più condotte o la continuazione; incongruenze possono fondare censure ai sensi delle norme sul contenuto della sentenza.
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