Cassazione Penale, Sentenza n. 33477/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma che gli aveva applicato la misura cautelare della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio presso il Comune di Santa Marinella. La difesa ha censurato unicamente le esigenze cautelari, sostenendo che le indagini dimostravano compiti di natura esecutiva e archivistica svolti da Salomone, e che dal marzo 2022 era già trasferito al settore cimiteriale, venendo così meno la concretezza e l'attualità delle esigenze preventive addotte a supporto della misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per ragioni d'ufficio diverse da quelle prospettate dalla difesa: ha dichiarato l'inammissibilita dell'appello del Pubblico Ministero (che aveva formato il gravame contro il provvedimento di rigetto) perché l'appello contestava soltanto la gravita indiziaria e non le esigenze cautelari, requisito necessario per ottenere la misura. Perche l'appello cautelare e devolutivo, il Tribunale non poteva decidere su profili non devoluti dall'appellante; l'omissione di tale vizio doveva essere rilevata d'ufficio. Ne e conseguito l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina dell'appello avverso provvedimenti cautelari; individua la modalita dell'impugnazione che ha dato origine al procedimento
artt. 110, 319 e 321 cod. pen.
Norme penali richiamate nella imputazione provvisoria, relative alla partecipazione in concorso e ai reati contestati nella fase investigativa (tra cui ipotesi corruttive)
artt. 318 e 321 cod. pen.
Richiamati nella valutazione della gravita indiziaria e come possibile riqualificazione della fattispecie tenuta in conto dal Tribunale
art. 292 cod. proc. pen.
Elenca gli elementi che il giudice deve considerare nella decisione cautelare; la Corte ricorda che, se l'appello devolve l'esame cautelare, il giudice dell'appello deve valutare tutti gli elementi di cui all'articolo
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Principio generale sull'interesse all'impugnazione: la mancata deduzione di vizi essenziali sui quali si fonda l'istanza cautelare comporta inammissibilita del gravame per difetto di interesse
art. 7 legge 203/1991
Norma citata in giurisprudenza sul riconoscimento di aggravanti; richiamata come esempio di questioni per le quali l'interesse all'impugnazione puo venire meno se nel frattempo la misura e revocata
Massime di principio
- L'appello cautelare e devolutivo: chi impugna deve specificamente dedurre i motivi relativi sia alla gravita indiziaria sia alle esigenze cautelari se intende ottenere l'applicazione o il ripristino di una misura; contestare solo la gravita indiziaria puo rendere l'appello inammissibile per difetto di interesse
- Il giudice dell'appello non puo decidere su profili non devoluti dall'appellante; l'omissione di dedurre elementi essenziali (es. esigenze cautelari) e un vizio che puo essere rilevato d'ufficio e condurre all'annullamento
- La mancanza di esigenze cautelari concrete e attuali (es. trasferimento dell'indagato a mansioni non rilevanti o cessazione degli incarichi) e un argomento efficace per contrastare misure interdittive o sospensive
- Se il Pubblico Ministero vuole ottenere una misura cautelare in sede di appello deve articolare espressamente i motivi relativi alle esigenze preventive; altrimenti il riconoscimento della gravita indiziaria da solo non basta per ottenere la misura
- I vizi di inammissibilita dell'impugnazione non sono sanabili e devono essere rilevati in ogni stato e grado del procedimento; un provvedimento cautelare emesso su appello inammissibile puo essere annullato senza rinvio
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