Ordinanza n. 959/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) del certificato medico rilasciato dalla Commissione Medica Locale presso l'ASL di Caserta in data 12 gennaio 2026 (codice identificativo del soggetto certificatore: -OMISSIS-, nella parte in cui, pur attestando il possesso dei requisiti di idoneità psicofisica per la guida, impone l'obbligo di successiva visita in CML e limita la validità della patente di guida cat. A/B del ricorrente all'11 luglio 2026; 2) del provvedimento della Prefettura di Napoli (Area III Staff 2, Fasc. 10420/2025), notificato il 26 marzo 2025, nella parte in cui, pur disponendo la restituzione della patente in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 12894/2025 del 22 luglio 2025, ordina al ricorrente di sottoporsi entro 90 giorni dalla notifica a visita medica presso la Commissione Medica Patenti di guida della provincia di residenza ai sensi dell'art. 128, comma 1, del Codice della Strada nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il duplicato della patente di guida con scadenza ridotta all'11 luglio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: certificato della Commissione Medica Locale presso l'ASL di Caserta che limita la validità della patente all'11 luglio 2026 e impone una successiva visita, nonché provvedimento prefettizio che ordina una visita medica entro 90 giorni ai sensi dell'art. 128, comma 1, Codice della Strada
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il certificato medico del 12 gennaio 2026, nella parte in cui, pur attestando il possesso dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida, ha imposto una successiva visita presso la Commissione Medica Locale e ha ridotto la validità della patente di categoria A/B all'11 luglio 2026. Ha inoltre impugnato il provvedimento della Prefettura di Napoli che, disponendo la restituzione della patente in esecuzione di una sentenza del Giudice di Pace di Napoli, gli ha ordinato di sottoporsi entro 90 giorni a visita medica presso la Commissione Medica Patenti della provincia di residenza, nonché il duplicato della patente con scadenza ridotta. Il giudice ha esaminato la sola domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale, cui è finalizzato l'ulteriore controllo medico disposto nei confronti del ricorrente. Ha inoltre rilevato che il ricorrente, avendo ottenuto la restituzione della patente, è comunque libero di circolare. Non è pertanto configurabile un grave e irreparabile danno, requisito necessario per la concessione della tutela cautelare. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare: 500 euro, oltre accessori, in favore dell'ASL Caserta e complessivi 500 euro, oltre accessori, in favore della Motorizzazione Civile di Caserta e della Prefettura di Napoli.
Norme richiamate
art. 128, comma 1, Codice della Strada
La disposizione costituisce la base normativa dell'ordine prefettizio di sottoposizione del conducente a visita medica presso la Commissione Medica Patenti.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della disciplina della tutela cautelare; la misura è stata negata per l'assenza del grave e irreparabile danno e per la prevalenza dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, quale presupposto dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale può prevalere sull'interesse del conducente a evitare un ulteriore controllo medico sull'idoneità alla guida, quando tale controllo sia finalizzato alla prevenzione dei rischi connessi alla circolazione.
- La restituzione della patente e la conseguente libertà del conducente di circolare escludono, in assenza di ulteriori elementi, la configurabilità di un grave e irreparabile danno derivante dall'obbligo di sottoporsi a una successiva visita medica o dalla limitazione temporale della validità del titolo di guida.
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