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Sentenza

Sentenza del 19/04/2017 n. 9790 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale contestando, da un lato, l'assoggettamento a ICI del terreno divenuto edificabile nel 1999 e mai dichiarato, sostenendo che fosse una pertinenza dell'abitazione; dall'altro, ha lamentato l'omessa pronuncia sulla richiesta di esclusione di sanzioni e accessori, deducendo di non essere stato informato della variazione della qualificazione urbanistica del terreno. La Corte ha esaminato l'onere del contribuente di dimostrare l'effettivo vincolo pertinenziale, la destinazione durevole e funzionale del terreno al servizio dell'immobile principale e la presenza di elementi oggettivi esteriori idonei a comprovare tale destinazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito, secondo cui il terreno non era stato adeguatamente provato come pertinenza: non era stata evidenziata la pertinenzialità nella dichiarazione ICI e non erano stati dimostrati un effettivo asservimento funzionale, una modificazione oggettiva dei luoghi o segni esteriori inequivocabili. La mera adiacenza all'abitazione, la presenza di alberi, ulivi e viti e l'utilizzo agricolo del fondo non sono stati considerati sufficienti. È stata inoltre respinta la censura sulle sanzioni, poiché la sentenza impugnata aveva comunque confermato la loro applicazione e le questioni sulla scusabilità della condotta attengono al merito. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare al Comune le spese del giudizio, liquidate in 5.250 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario del 15%.

Norme richiamate

  • Disciplina ICI relativa alle aree edificabili e alle pertinenze

    al contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l'esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l'atto con cui l'area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità.

    La pertinenzialità deve essere indicata tempestivamente nella dichiarazione ICI; non è sufficiente invocarla per la prima volta durante il contenzioso.

  • Articoli del codice civile in materia di pertinenze

    La pertinenza richiede un rapporto durevole di servizio o ornamento tra bene accessorio e bene principale, accompagnato da una destinazione funzionale effettiva e oggettivamente riconoscibile.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione: Cass. n. 13017/2012, n. 18470/2016, n. 1390/2016, n. 26077/2015, n. 25127/2009, n. 22844/2010 e n. 22128/2010

    L'onere di provare la pertinenzialità grava sul contribuente. Occorrono un effettivo asservimento al fabbricato, una destinazione durevole e complementare e concreti segni esteriori della funzionalità del fondo rispetto all'immobile principale.

Massime di principio

  • La semplice vicinanza o contiguità di un terreno all'abitazione non lo rende automaticamente pertinenza ai fini fiscali.
  • Chi invoca la pertinenzialità deve dichiararla tempestivamente e fornire prove concrete dell'asservimento funzionale, come delimitazioni, impianti, accessi, attrezzature o altri elementi materiali stabilmente destinati al servizio dell'immobile.
  • La coltivazione agricola, la presenza di alberi, ulivi o viti e il valore estetico del terreno, da soli, non dimostrano una destinazione pertinenziale.
  • In sede di legittimità non è possibile ottenere una nuova valutazione delle fotografie o degli elementi di fatto già apprezzati dai giudici di merito, salvo vizi motivazionali rilevanti.
  • La mancata comunicazione della variazione urbanistica non esclude automaticamente imposta e sanzioni; l'eventuale scusabilità dell'errore deve essere dedotta e provata nel giudizio di merito.
  • Se la decisione di merito ha esaminato, anche implicitamente o mediante conferma della pronuncia precedente, la questione delle sanzioni, non sussiste omessa pronuncia.

Testo integrale

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